Il presente CCNL si applica ai lavoratori delle imprese che, ai diversi livelli territoriali e nelle diverse modalità di espletamento del servizio svolgono, per via terrestre o sulle acque interne e lagunari, attività di trasporto pubblico di persone e di trasporto merci su ferrovia, nonché l’esercizio delle relative reti infrastrutturali, secondo quanto di seguito disposto.
Il Contratto collettivo nazionale del lavoro regolamenta, per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori, per i dipendenti delle aziende esercenti autolinee di competenza statale, nonché per i lavoratori impiegati nei servizi ausiliari per la mobilità, gli istituti propri della contrattazione nazionale e fissa, nei limiti specificatamente previsti, l’area di competenza aziendale, allo scopo di consentire una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche.
CCNL autoferrotranvieri e internavigatori in sintesi
Titolo | Ipotesi di Accordo nazionale 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori (Mobilità – TPL) |
Settore | Trasporti |
Contraenti | ASSTRA; ANAV; FILT CGIL; FIT CISL; UILTRASPORTI UIL; FAISA CISAL; UGL FNA; (sottoscritto da AGENS il 24/1/2018) |
Data stipula | 28/11/2015 |
Codice alfanumerico (CNEL ID) | I022 |
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Premessa
Con la sottoscrizione del presente accordo di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori (TPL Mobilità) – di seguito, per brevità, CCNL – le parti, dichiarando congiuntamente soddisfatto quanto previsto alla lettera D) del Protocollo del 30 aprile – 14 maggio 2009, sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, definiscono il recepimento e l’attuazione all’interno del CCNL e dei contenuti del testo siglato presso il Ministero medesimo il 30 settembre 2010 mediante sostituzione e coordinamento dei corrispondenti istituti del CCNL (Campo di applicazione, Decorrenza e durata, Disciplina del sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali e Mercato del lavoro), integrando/modificando gli istituti relativi al mercato del lavoro e alla disciplina del sistema della relazioni industriali sulla base delle novità intervenute in sede legislativa e confederale.
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano altresì conclusa la fase di sperimentazione delle normative di cui agli allegati 3, 4, 5 e 6 al Verbale di incontro del 26 aprile 2013, sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che pertanto confluiscono nel CCNL ai sensi, rispettivamente, degli artt. 32, 34, 35 e 36 del presente accordo, nonché ritengono definiti con l’accordo medesimo gli argomenti oggetto del rinnovo contrattuale di cui all’allegato 2 al richiamato Verbale di incontro.
Con riferimento alla Parte Prima – “Sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali”, con il presente accordo le parti recepiscono e danno attuazione, per quanto di competenza del CCNL, alla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) e alla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl), 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), 10 febbraio 2014 (Confservizi-Cgil, Cisl, Uil), 10 marzo 2014 (Confservizi-Cisal) e 17 marzo 2014 (Confservizi-Ugl).
Le parti sono reciprocamente impegnate a definire successivamente alla data di stipula del presente accordo il recepimento e l’attuazione, per quanto di competenza del CCNL, di quanto previsto dagli accordi Interconfederali predetti alla Parte Prima (Misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria), fermo restando quanto convenuto in materia agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente accordo, nonché alla Parte Quarta (Disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell’inadempimento), fermo restando quanto già previsto in materia dal CCNL.
Le parti dichiarano il comune interesse a perseguire nei settori del trasporto pubblico locale, nelle sue diverse modalità, e del trasporto ferroviario percorsi negoziali utili alla definizione di regole contrattuali collettive progressivamente convergenti ed armonizzate, per accompagnare i processi di efficientamento aziendale, di riassetto industriale e di liberalizzazione in atto, per consentire alle aziende di operare in un sistema regolato in grado di garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti, sicuri, sostenibili e di qualità e, al contempo, per definire condizioni adeguate di tutela per il lavoro che si svolge in detti settori, anche alla luce delle possibili evoluzioni del quadro legislativo nazionale e degli orientamenti che va assumendo la legislazione comunitaria in materia.
Con tali premesse, constatato l’avvenuto superamento della scadenza temporale prevista per il rinnovo del CCNL dal testo del 30 settembre 2010 di cui al punto 1, primo capoverso, le parti hanno inteso con il presente accordo mantenere allineate le scadenze triennali delle discipline contrattuali collettive nazionali inerenti il trasporto pubblico locale e il trasporto ferroviario. Le parti stipulanti il presente accordo sono altresì reciprocamente impegnate a proporre alle altre associazioni datoriali interessate l’attivazione, a partire da giugno 2017, di un’apposita sede di esame congiunto finalizzato all’individuazione di elementi contrattuali utili alla progressiva convergenza e all’armonizzazione delle rispettive discipline contrattuali collettive nazionali e da
realizzare nell’ambito delle trattative di rinnovo inerenti il successivo triennio contrattuale 2018-2020.
Condividendone la necessità, le parti si dichiarano reciprocamente impegnate:
- a pervenire, attraverso un apposito gruppo di lavoro paritetico insediato entro il mese successivo alla data di stipula del presente accordo, alla redazione del “testo coordinato” dei molteplici accordi nazionali e accordi di rinnovo del CCNL che hanno fatto seguito all’originaria stesura del CCNL 23 luglio 1976;
- a svolgere, attraverso un apposito gruppo di lavoro paritetico insediato entro il 31 gennaio 2016, l’analisi di dettaglio delle materie relative alle discipline del rapporto di lavoro e dell’organizzazione dell’orario di lavoro tuttora regolate da disposizioni legislative, allo scopo di procedere alla loro contrattualizzazione nell’ambito della trattativa per il successivo rinnovo del CCNL.
Le parti, nell’ambito dei rispettivi ruoli, sulla base dell’evoluzione della normativa di matrice pubblicistica in materia di “contenimento dei costi” delle società a partecipazione pubblica che, salvo fatti o interpretazioni successive contrarie, non bloccando o limitando il livello nazionale, attribuisce agli Enti Proprietari il compito di dettare gli indirizzi per la realizzazione delle economie a livello aziendale, ritengono necessario, nell’attuale contesto, che le competenti istituzioni confermino nei provvedimenti normativi in discussione l’impostazione vigente secondo cui gli importi riconosciuti in sede di rinnovo del contratto nazionale del settore sono esclusi dalle disposizioni in materia di contenimento dei costi.
Al fine di contenere i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi contrattuali e dei contributi spettanti alle imprese che in alcune realtà locali, superando anche 12 mesi, generano situazioni di grave sofferenza finanziaria, le parti ritengono necessario che le Istituzioni e le Parti Sociali interessate operino per giungere ad una rapida soluzione delle situazioni maggiormente critiche.
Allo stesso fine ritengono opportuno prevedere un incremento dal 60% all’80% dell’anticipazione del Fondo nazionale trasporti a favore delle regioni, snellendo e semplificando nel contempo i processi di approvazione dei decreti di impegno e pagamento.
Periodo di prova
(Art. 18) Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270, in deroga all’articolo 13, secondo capoverso, lettere a) e b), del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/31, le parti convengono che per le assunzioni effettuate a decorrere dalla data di stipula del presente accordo:
- a) la durata del periodo di prova è pari a 6 mesi:
- per i lavoratori per i quali non è prescritta una specifica abilitazione;
- per i lavoratori già in possesso della prescritta abilitazione al momento dell’assunzione.
- b) per i lavoratori non in possesso delle prescritte abilitazioni il periodo di prova di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 13, Regolamento All. A) al R.D. n. 148/31, fermi restando i limiti massimi di durata, cessa comunque dal primo giorno del mese successivo a quello di conseguimento dell’abilitazione.
A decorrere dalla stipula del presente accordo, sono abrogati: l’articolo 60 del CCNL 23 luglio 1976 e l’articolo 3, All. A), dell’AN 27 novembre 2000.
Orario di lavoro
(Art. 27) Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive.
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda:
- entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
- limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D. Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale.
Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13° e 14° mensilità.
Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero.
Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative.
Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Fermi restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo.
In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL.
Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui:
- l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula;
- l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato.
Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2.
La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a:
- due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali;
- alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6.
Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda.
In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
La presente disciplina abroga: gli artt. 4 a), fatta eccezione per l’ultimo periodo del punto 4/A 1, 4 b), 4 c), commi da 1 a 4, del CCNL 23 luglio 1976; l’art. 4 dell’A. N. 12 luglio 1985; il punto 12 dell’ A. N. 2 ottobre 1989; l’art. 8 dell’ A. N. 25 luglio 1997; l’art. 6 dell’ A. N. 27 novembre 2000.
Malattia e infortunio
Malattia e infortunio non sul lavoro
Il lavoratore ammalatosi deve avvertire senza indugio l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro assegnato in modo da consentire la regolarità del servizio. In caso di giustificato impedimento, la comunicazione può essere fatta non oltre il primo giorno di assenza.
Il lavoratore è tenuto a specificare il recapito del luogo in cui si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno precedente a quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il predetto periodo di conservazione del posto di 18 mesi si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi (comporto per sommatoria).
I periodi di malattia in atto o insorti prima dell’entrata in vigore del presente accordo vengono considerati utili ai soli fini del computo del periodo di comporto secco.
Dal 1 gennaio 2007, nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati egualmente gravi, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è di 30 mesi, durante i quali al lavoratore per i primi 18 mesi sarà corrisposta un trattamento economico complessivo pari a quello previsto al successivo comma 5, primo alinea; per gli ulteriori dodici mesi non è dovuto alcun trattamento retributivo.
Trascorso il predetto periodo di trenta mesi su richiesta dell’interessato è concessa l'aspettativa per motivi privati.
Durante i primi 18 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta il seguente trattamento economico:
- per i primi sei mesi (3 giorni di carenza a carico dell’azienda +177 giorni sussidiati dall’INPS) l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali compresi nella base di calcolo utilizzata dall'INPS per determinare l'indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di concorso pasti e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell'importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l'evento morboso.
L'importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'evento morboso per il divisore 360 (30 x 12). Quest'ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l'anno di riferimento; - per gli ulteriori dodici mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro l’azienda erogherà un trattamento pari alla metà della retribuzione di riferimento, se solo o con una o due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due, composta dalle seguenti voci:
- retribuzione tabellare
- ex contingenza
- scatti di anzianità
- TDR
- trattamento ad personam (art. 3, p. 2, Accordo Nazionale 27.11.00).
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270, si intendono derogate come segue le disposizioni di cui ai commi 4 e 11 dell’articolo 24 dell’all. A) del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148:
- decorsi i 18 mesi durante i quali è corrisposto il trattamento economico di malattia, perdurando lo stato di patologia, è concessa, con deliberazione del Direttore, l’aspettativa senza retribuzione per una durata massima di sei mesi;
- superato il periodo di comporto e scaduto il suddetto periodo di aspettativa, si può procedere all’esonero definitivo dal servizio.
Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all'articolo 29 dell'all. A) al R.D. n. 148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l'azienda darà applicazione all'accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”.
Ove richiesto dall'azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato di sottoporsi all'esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell'azienda.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge.
A tale specifico riguardo analoga denuncia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'articolo 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38. 2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto:
- in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
- in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
Durante il periodo di infortunio (o malattia professionale), l'azienda garantirà al lavoratore, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, un trattamento complessivo pari a quello previsto al precedente articolo 1, comma 5, primo alinea.
Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente comma 3.
Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello di guarigione indicato nel relativo certificato, la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinari.
Retribuzione
Passa alla pagina legata alle tabelle retributive del CCNL autoferrotranvieri.
Una tantum
Con il verbale di accordo 17 giugno 2021 Asstra, Anav e Agens con Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, nell'ambito del confronto per il rinnovo del c.c.n.l., hanno stabilito la corresponsione di un importo forfettario una tantum.
Per il personale in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del verbale 17 giugno 2021, a copertura del periodo 2018-2020, viene corrisposta una somma forfettaria una tantum di € 680,00 al par. 175, da riparametrare. L'una tantum va corrisposta in 2 tranche:
- € 300 con la retribuzione di luglio 2021;
- € 380 con la retribuzione di dicembre 2021.
Gli importi, calcolati redazionalmente, sono i seguenti:
Parametro | Importi 1 luglio 2021 | Importi 1 dicembre 2021 |
---|---|---|
250 | 428,57 | 542,86 |
230 | 394,29 | 499,43 |
210 | 360,00 | 456,00 |
205 | 351,43 | 445,14 |
202 | 346,29 | 438,63 |
193 | 330,86 | 419,09 |
190 | 325,71 | 412,57 |
188 | 322,29 | 408,23 |
183 | 313,71 | 397,37 |
180 | 308,57 | 390,86 |
178 | 305,14 | 386,51 |
175 | 300,00 | 380,00 |
170 | 291,43 | 369,14 |
165 | 282,86 | 358,29 |
160 | 274,29 | 347,43 |
158 | 270,86 | 343,09 |
155 | 265,71 | 336,57 |
154 | 264,00 | 334,40 |
153 | 262,29 | 332,23 |
151 | 258,86 | 327,89 |
145 | 248,57 | 314,86 |
143 | 245,14 | 310,51 |
140 | 240,00 | 304,00 |
139 | 238,29 | 301,83 |
138 | 236,57 | 299,66 |
135 | 231,43 | 293,14 |
130 | 222,86 | 282,29 |
129 | 221,14 | 280,11 |
123 | 210,86 | 267,09 |
121 | 207,43 | 262,74 |
116 | 198,86 | 251,89 |
110 | 188,57 | 238,86 |
100 | 171,43 | 217,14 |
Per il personale impiegato nel periodo gennaio 2018-dicembre 2020 in misura almeno pari all'80% della propria attività nei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico, l'una tantum sarà erogata in 3 tranche:
- € 200 con la retribuzione di ottobre 2021;
- € 200 con la retribuzione di aprile 2022;
- € 280 con la retribuzione di luglio 2023.
Parametri e mansioni (livelli)
Scopri quali sono i livelli e com'è classificato il personale del trasporto pubblico passando alla pagina dedicata a mansioni e parametri del CCNL autoferrotranvieri.
Preavviso dimissioni e licenziamento
I termini di preavviso, a decorrere dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese, sono i seguenti:
- a) fino a 5 anni di servizio compiuti:
- per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1 e 2: 60 giorni di calendario;
- per i lavoratori appartenenti all'area professionale 3: 45 giorni di calendario; per i lavoratori appartenenti all'area professionale 4: 30 giorni di calendario;
- b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
- per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1 e 2: 90 giorni di calendario;
- per i lavoratori appartenenti all'area professionale 3: 60 giorni di calendario;
- per i lavoratori appartenenti all'area professionale 4: 45 giorni di calendario;
- c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:
- per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1 e 2: 120 giorni di calendario;
- per i lavoratori appartenenti all'area professionale 3: 75 giorni di calendario;
- per i lavoratori appartenenti all'area professionale 4: 60 giorni di calendario.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
I termini di preavviso sopra indicati dovranno essere osservati anche dal lavoratore in caso di dimissioni.
È in facoltà dell'azienda di esonerare dal lavoro il prestatore d'opera nel periodo di preavviso, corrispondendogli però l'intera retribuzione per il periodo mancante al compimento del preavviso stesso.
Il lavoratore che non osservi il periodo di preavviso non ha diritto alla retribuzione corrispondente e ove, in caso di sue dimissioni, non presti la propria opera in tutto o in parte nel periodo suddetto, l'azienda avrà diritto a trattenergli il corrispondente importo dovutogli a qualsiasi titolo.
Ai sensi del comma 2, art. 2118 CC, in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta un'indennità equivalente all'importo della retribuzione, corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.
Tredicesima e Quattordicesima
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione della tredicesima e della quattordicesima mensilità. Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno.
In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
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