Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità.
A) Norme di carattere generale
La nuova classificazione, di cui al presente accordo, fa parte integrante del CCNL degli autofiloferrotranvieri e internavigatori e si applica al personale addetto ai seguenti servizi di trasporto pubblico:
- autofiloferrotranvie;
- navigazione interna lagunare;
- navigazione interna lacuale;
- funivie portuali;
- funicolari terrestri e aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie;
- servizi della mobilità.
La nuova classificazione si articola: In 4 aree professionali:
- area 1: mansioni gestionali e professionali;
- area 2: mansioni di coordinamento e specialistiche;
- area 3: mansioni operative;
- area 4: mansioni generiche. In 4 aree operative:
- area esercizio;
- area amministrazione e servizi;
- area manutenzione, impianti e officine;
- area servizi ausiliari per la mobilità. L'area esercizio si articola in sezioni specifiche:
- esercizio automobilistico, filoviario e tranviario;
- esercizio ferroviario e metropolitano;
- esercizio navigazione lacuale;
- esercizio navigazione lagunare;
- esercizio funivie portuali;
- esercizio funicolari terrestri e aeree.
La nuova classificazione comprende le declaratorie delle aree professionali, le nuove figure professionali e i relativi profili nonché i nuovi parametri retributivi, le norme per l'acquisizione dei parametri successivi relativi allo stesso profilo.
Fanno parte integrante del presente accordo le norme relative alla nuova classificazione nonché le norme di 1a applicazione e le norme transitorie. Tutta la disciplina predetta, ivi comprese le disposizioni ad essa inerenti, è di competenza del livello nazionale.
Pertanto eventuali norme di 2° livello in contrasto con tale disciplina sono da considerarsi nulle. L'assegnazione di parametri ad esaurimento ha carattere eccezionale, è limitata ai profili professionali espressamente stabiliti dalla contrattazione nazionale, rientra nelle competenze di tale livello ed è, quindi, preclusa ai livelli negoziali inferiori.
A decorrere dalla data di decorrenza della nuova classificazione sono abrogate tutte le preesistenti normative in materia d'inquadramento e di percorsi professionali del personale. Entro 3 mesi dalla data predetta le discipline aziendali in materia, ove esistenti, saranno adeguate, con le stesse modalità istitutive, ai contenuti della nuova classificazione.
L'azienda individua tra le figure professionali previste dalla nuova classificazione quelle funzionali alla realizzazione della propria struttura organizzativa predisposta sulla base delle caratteristiche operative, dei servizi espletati e della propria configurazione dimensionale.
Al personale di cui al precedente punto 1) sono assegnate, sulla base delle declaratorie di area professionale e dei profili relativi, soltanto le figure professionali previste dalla nuova classificazione. La figura professionale e il parametro retributivo sono comunicati per iscritto al dipendente al momento dell'assunzione e comunque in ogni caso di mutamento di tali posizioni.
In fase di 1a applicazione al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo e ancora in servizio all'1.1.01, data di decorrenza della nuova classificazione le figure professionali sono assegnate sulla base di quanto previsto dalle “Norme di prima applicazione e norme transitorie” di cui alla successiva lett. D) del presente articolo.
Tenuto conto dei processi d'innovazione che interessano il settore ove, sulla base di esigenze aziendali, sia necessario disporre di personale con profili professionali non rinvenibili in quelli previsti dalla nuova classificazione le aziende, in coerenza con quest'ultima, potranno procedere al relativo inquadramento configurando una nuova posizione professionale a carattere temporaneo e provvisorio e demandando al competente livello nazionale (Osservatorio) l'individuazione, entro 5 mesi, dell'assetto classificatorio definitivo delle posizioni interessate.
Tenuto conto di quanto stabilito dall'Accordo nazionale 2.6.87 “Disciplina normativa dei quadri”, questi ultimi sono individuati dall'azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure ricomprese nell'area professionale.
Pertanto, a partire dalla data di decorrenza della nuova classificazione, all'art. 1, Accordo nazionale 2.6.87, le parole “di 1° livello e 2° livello” vengono sostituite dalle seguenti: “dell'area professionale 1”, all'art. 5 del medesimo accordo le parole “individuati nell'ambito del 1° livello” sono sostituite dalle seguenti: “cui è attribuito il parametro 250” e le parole “individuati nell'ambito del 2° livello” sono sostituite dalle seguenti: “cui è attribuito il parametro 230”.
I CFL di tipo A), di cui alla legge n. 451/94 (cioè per le qualifiche intermedie ed elevate), sono attivabili per tutte le figure professionali con eccezione dell'area professionale 4 e hanno una durata massima di 24 mesi. Al lavoratore assunto con CFL sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro iniziale della figura professionale a cui è destinato, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell'area professionale 1; di 20 punti per le figure incluse nell'area professionale 2; di 10 punti per le figure incluse nell'area professionale 3.
Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e di capo treno, la predetta riduzione è di 6 punti parametrali.
Le figure all'interno della stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti. Pertanto è consentita:
- a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l'attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area professionale. A livello aziendale le parti concorderanno le modalità di attuazione;
- b) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti all'area professionale immediatamente inferiore, purché esse non risultino quantitativamente prevalenti previa contrattazione aziendale;
- c) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area professionale e alla stessa area operativa/sezioni;
- d) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree professionali e/o a diverse aree operative in casi straordinari e/o di emergenza comprovati.
Nell'ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato saranno valutati e riconosciuti gli eventuali miglioramenti economici derivanti da quanto previsto alle precedenti lett. a) e b). Sono, comunque, fatte salve le flessibilità in uso.
Nei casi in cui l'attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale, è correlata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa viene acquisita aziendalmente sulla base delle disposizioni contenute al punto C del presente articolo.
Sarà computata l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all'art. 18, comma 2, lett. e), legge n. 422/97 e dall'art. 2112 CC, come novellato dall'art. 47, comma 3, legge n. 428/90. L'effettivo svolgimento, all'atto del predetto passaggio di posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata è condizione necessaria per l'attribuzione del parametro superiore.
Le modalità di valutazione ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti sono determinate in coerenza con la nuova classificazione e con le eventuali discipline aziendali di cui al precedente punto 4. Tali modalità dovranno, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative dell'azienda, tenere conto, in modo integrato, dei seguenti aspetti:
- prestazione sul lavoro;
- posizione e ruolo svolto in azienda; attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza;
- capacità potenziali di sviluppo professionale.
I profili professionali non costituiscono un'elencazione esaustiva di tutte le attività esplicabili da parte dei dipendenti, bensì individuano quelle più significative.
Qualora lo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale implichi, in base a norme di legge o regolamentari, il possesso di specifiche abilitazioni professionali la figura relativa al profilo considerato può essere attribuita alla condizione che vengano acquisite le relative abilitazioni professionali.
Nell'ambito dei contenuti della declaratoria di area e del profilo professionale l'espletamento delle attività implica l'utilizzo da parte del dipendente di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature etc., messe a disposizione da parte dell'azienda, in quanto pertinenti allo svolgimento delle attività predette. A tal fine, ove necessario, l'azienda programma appositi corsi di aggiornamento e/o qualificazione.
In riferimento a quanto stabilito nei precedenti punti nei profili professionali può non essere citato espressamente il possesso di determinati requisiti (abilitazioni professionali) e/o l'utilizzazione di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature, etc.
B) Classificazione del personale
Area professionale 1 – Mansioni gestionali e professionali
Lavoratori che svolgono con carattere di continuità e con un elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale- organizzativa, funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Profili e parametri:
- Responsabile unità amm./tecnica complessa (250) – Lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano, con ampi margini di discrezionalità e autonomia, sulla base delle direttive della Direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
- Professional (230) – Lavoratori che, con un'elevata competenza professionale, operano con ampi margini di autonomia per la soluzione di problemi di notevole complessità.
- Capo unità organizzativa amm./tecnica (230) – Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità e autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività e interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate.
Area professionale 2 – Mansioni di coordinamento e specialistiche
Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico /specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità.
Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario
Profili e parametri:
- Coordinatore di esercizio (210) – Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, che gestiscono, con margini di discrezionalità e svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario.
- Addetto all'esercizio (193) – Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e della legge n. 127/97 e di supporto alla clientela.
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano* personale viaggiante (trazione e scorta)
Profili e parametri:
- Coordinatore (210) – Lavoratori che, in adeguate competenze tecniche di possesso delle abilitazioni richieste e di adeguate competenze tecniche e gestionali, organizzano e coordinano, con margini di discrezionalità e iniziativa, anche in unità operative che richiedono un elevato impegno organizzativo, gli addetti ai settori del personale viaggiante (trazione e scorta), esercitando, altresì, la responsabilità sulle relative strutture operative/organizzative, anche in relazione alla disponibilità del materiale rotabile secondo le prassi in atto.
- Assistente coordinatore (193) – Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste e di adeguata competenza gestionale, svolgono attività di supporto nel coordinamento e nel controllo del personale viaggiante, assicurando altresì la regolare operatività dei turni di servizio e della disponibilità del materiale rotabile nonché le attività connesse alla regolarità del servizio programmato.
(*) Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano* personale viaggiante (personale di stazione)
Profili e parametri:
- Coordinatore ferroviario (posizione 2a) (**) (210) – Lavoratori che svolgono le mansioni previste per il coordinatore ferroviario in unità operative caratterizzate da rilevanti contenuti tecnologici e consistenti volumi di traffico e di movimento, che richiedono un elevato impegno organizzativo.
- Coordinatore ferroviario (posizione 1a) (**) (202) – Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste per il movimento e la gestione, sovrintendono, con margini di discrezionalità e iniziativa, al coordinamento e al controllo di impianti ferroviari complessi e svolgono compiti che richiedono notevoli competenze nei settori della circolazione ferroviaria e delle attività operative e gestionali, garantendo, altresì, le mansioni della dirigenza di movimento.
- Capo stazione (193) – Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste per la dirigenza di movimento (compreso dirigenza unica e/o dirigenza centrale operativa e/o dirigenza centrale del traffico) e per la gestione, oltre a svolgere le mansioni dell'operatore di movimento e gestione, dirigono la circolazione dei treni in linea. Sovrintendono a una stazione di consistente traffico e operano anche ad un centro di controllo centralizzato del traffico.
(*) Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
(**) Figure professionali di norma alternative, eccetto il caso di specifiche esigenze tecnico/organizzative.
Area operativa esercizio: Amministrazione e servizi
Profili e parametri:
- Coordinatore di ufficio (205) – Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze gestionali, coordinano con margini di discrezionalità e iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati.
- Specialista tecnico/amministrativo (193) – Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima.
Area operativa esercizio: Manutenzione, impianti e officine
Profili a parametri:
- Capo unità tecnica (205) – Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, con margini di discrezionalità e d'iniziativa e con relativa responsabilità sui risultati, gestiscono unità operative di tipo tecnico, fornendo anche un contributo operativo diretto.
- Capo operatori (188) – Lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, svolgono attività di significativo contenuto tecnico-operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando, altresì, alle attività lavorative dello stesso.
Area operativa esercizio: Servizi ausiliari per la mobilità
Profili e parametri
- Coordinatore della mobilità (178) – Lavoratori che, in possesso di competenze tecnico-gestionali tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito degli indirizzi stabiliti, coordinano e/o controllano l'attività di altri lavoratori, nonché collaborano nella verifica dei prodotti e dei servizi resi da terzi.
- Addetto alla mobilità (170) – Lavoratori che, in possesso di competenze ed esperienze specialistiche consolidate, in autonomia e in via continuativa, svolgono compiti di particolare contenuto tecnico-professionale fornendo assistenza e consulenza per la soluzione dei problemi.
Area professionale 3
Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza.
Area operativa esercizio: Sezione automobilistico, filoviario e tranviario
Profili e parametri:
- Operatore di esercizio (140 – 158 – 175 – 183)(1) – Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale.
- Collaboratore di esercizio (129) – Lavoratori, che in possesso delle relative abilitazioni, svolgono mansioni di guida di mezzi per il trasporto di persone per i quali è richiesta la patente B ovvero patente di grado superiore senza certificato di abilitazione professionale. Svolgono, ove richiesto, attività accessorie e complementari quali manovra e movimentazione di mezzi a vuoto, soccorso in linea, rimozione di auto private nonché quelle di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione e supporto alla clientela e versamento incassi.
(1) I parametri si acquisiscono con le modalità previste dalla lett. C.1/1 del presente articolo.
Area operativa esercizio: Sezione ferroviario e metropolitano (*) personale viaggiante (trazione e scorta)
Profili e parametri:
- Tecnico di bordo (190) – Lavoratori che, avendo maturato almeno 13 anni di condotta effettiva in ferrovia e acquisite le previste abilitazioni, svolgono mansioni di macchinista e di capo treno per specifiche esigenze di servizio aziendali connesse all'effettuazione di percorrenze significative su rete ferroviaria diversa da quella aziendale.
- Macchinista (153 – 165 – 183 – 190)(2) – Lavoratori che, in possesso delle previste abilitazioni, sono addetti alla conduzione di tutti i mezzi di trazione ferroviaria utilizzati dall'azienda, svolgendo altresì operazioni accessorie secondo prescrizioni regolamentari e/o prassi aziendali.
- Capo treno (140 – 158 – 105)(3) – Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, oltre ad avere la responsabilità del convoglio, svolgono mansioni di verifica, emissioni di titoli di viaggio in vettura, informazioni alla clientela e attività connesse al movimento applicando norme, regolamenti e procedure prestabilite.
(*) Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
(2) I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lett. C.1/6 del presente articolo.
(3) I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lett. C.1/5 del presente articolo.
Area operativa esercizio: Sezione ferroviario e metropolitano (*) (personale di stazione)
Profili e parametri:
- Operatore di movimento e gestione (158) – Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, gestiscono le attività di movimento e gestione in una stazione di non elevato traffico, ovvero coadiuvano il capo stazione in stazioni di consistente traffico.
- Operatore di gestione (158) – Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, controllano e coordinano le attività gestionali di stazioni di consistente traffico e di rilevante domanda di servizi informativi e di vendita alla clientela, partecipando alle relative attività.
- Operatore di stazione (139 – 143)(4) – Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, svolgono attività amministrative connesse al servizio viaggiatori e merci nonché attività di movimento limitate alla manovra degli impianti di sicurezza e di segnalamento. Assicurano, altresì, il presenziamento connesso ad attività complementari all'esercizio e il controllo sull'utenza.
- Caposquadra operatori di manovra (135) – Lavoratori che, oltre a svolgere tutte le mansioni dell'operatore di manovra, hanno compiti di coordinamento di altri lavoratori.
- Operatore di scambi cabina (135) – Lavoratori che, in possesso delle necessarie abilitazioni, eseguono anche a distanza la manovra degli scambi e dei segnali. Eseguono, altresì, la manovra di composizione dei convogli ferroviari e lo spostamento dei mezzi di trazione e dei veicoli.
- Operatore di manovra (123) – Lavoratori che, in possesso delle necessarie abilitazioni, eseguono la manovra di scambi e quella di composizione dei convogli ferroviari e lo spostamento dei mezzi di trazione e dei veicoli. Svolgono, altresì, le attività di operatore generico purché non prevalenti.
(*) Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
(4) I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lett. C.1/4 del presente articolo.
Area operativa esercizio: Amministrazione e servizi
Profili e servizi:
- Collaboratore di ufficio (175) – Lavoratori che, in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo.
- Operatore qualificato di ufficio (140 – 155)(5) – Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute.
- Operatore di ufficio (130) – Lavoratori che espletano compiti di natura tecnica e/o amministrativa richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze acquisite, nonché, all'occorrenza, compiti di supporto all'attività degli uffici.
(5) I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lett. C.1/3 del presente articolo.
Area operativa: manutenzione impianti e officine
Profili e mansioni:
- Operatore certificatore (180) – Lavoratori che, in possesso di adeguati titoli e competenze professionali, certificano, attestano e/o collaudano, pure con compiti di diagnostica e anche ai fini della qualità, l'esecuzione di processi manutentivi e/o installativi, complessi e di particolare rilevanza, eseguiti sia all'interno dell'azienda sia nell'ambito di commesse affidate all'esterno.
- Operatore tecnico (170) – Lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico/manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, anche intervenendo con autonomia operativa in linea. Controllano e coordinano ove previsto dalla funzione attribuita dall'azienda l'attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando all'attività lavorativa della squadra, e sovrintendono altresì alla sede e all'armamento di linee ad impianto fisso.
- Operatore qualificato (140 – 160)(6) – Lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente o in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali.
- Operatore di manutenzione (130) – Lavoratori che vengono impiegati, sulla base di direttive ricevute, in attività non complesse di riparazione e di manutenzione sui mezzi, sugli impianti e sulle strutture nonché sulla sede e sull'armamento, svolgendo altresì le mansioni in uso.
(6) I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lett. C.1/2 del presente articolo.
Area operativa: servizi ausiliari per la mobilità
Profili e servizi:
- Assistente alla clientela (154) – Lavoratori che in possesso di adeguata preparazione e conoscenza di almeno 1 lingua straniera, oltre a svolgere compiti di coordinamento di figure professionali inferiori, effettuano, sia a terra che a bordo dei mezzi, attività di assistenza alla clientela, fornendo informazioni sui servizi offerti dall'azienda e in particolare sulla rete, sulle tariffe e sulle eventuali interconnessioni. Procedono anche alla vendita e/o al controllo dei titoli di viaggio e di sosta.
- Operatore qualificato della mobilità (151) – Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali, tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi. Svolgono, inoltre, le seguenti attività che, in relazione all'organizzazione dell'impresa, potranno essere anche accessorie a quelle considerate principali a livello di singola impresa e fra loro complementari:
- attività di cui ai commi 132 e 133, art. 17, legge n. 127/97;
- competenza a disporre la rimozione forzata dei veicoli (lett. b, c e d, comma 2, art. 158, D.lgs. n. 285/92) nonché all'effettuazione di tutte le attività connesse;
- verifica dei titoli di viaggio;
- vendita dei titoli di sosta, di trasporto e integrati;
- informazioni al pubblico;
- funzioni di concetto svolte con margini di autonomia, richiedenti la conoscenza di specifiche procedure amministrative e/o tecniche anche complesse;
- altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate.
- Operatore della mobilità (138) – Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o professionali tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti di contenuto tecnico-professionale di limitata complessità ovvero richiedenti la conoscenza di procedure amministrative e/o tecniche quali, a titolo esemplificativo:
- attività di cui al comma 132, art. 17, legge n. 127/97; vendita di titoli di sosta, di trasporto e integrati; informazioni al pubblico;
- attività che, su direttiva di massima, richiedono la conoscenza procedure tecnico-amministrative di limitata complessità;
- manutenzione dei parcometri per interventi non di semplice routine delle apparecchiature di parcheggio in strutture complesse ad elevata automazione;
- altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate.
Area professionale 4 – mansioni generiche
Lavoratori che eseguono attività di limitata complessità, in esecuzione di metodi operativi definiti, che presuppongono generiche competenze professionali acquisibili mediante addestramento e/o pratica, comprese attività di semplice coordinamento di personale ausiliario.
Profili e parametri
- Caposquadra ausiliari (121) – Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento di altri lavoratori della stessa area professionale partecipando altresì all'attività lavorativa della squadra.
- Operatore generico (116) – Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento degli ausiliari, di manutenzione sulla sede e sull'armamento assicurando la protezione dei cantieri, di collaborazione alla manutenzione nelle officine e negli impianti, nonché nell'ambito di attività collaterali a quella del trasporto pubblico locale, inerenti alla mobilità delle persone, compiti quali, a titolo esemplificativo:
- movimentazione e regolazione di flussi auto nei parcheggi;
- sorveglianza parcheggi e aree di sosta;
- riscossione pedaggi e controllo abbonamenti parcheggi.
- Ausiliario (110) – Lavoratori che svolgono mansioni di:
- supporto alle attività degli uffici, anche all'esterno;
- controllo della regolarità degli ingressi e degli accessi;
- manovalanza e/o vigilanza sulla sede e sull'armamento, nonché presenziamento in posti di linea;
- attività inerenti il servizio viaggiatori, di attività di limitata complessità complementari all'esercizio.
- Ausiliario generico (100) – Lavoratori che svolgono compiti di sorveglianza e custodia delle unità aziendali nonché di manovalanza e/o pulizia.
C) Modalità di acquisizione di parametri retributivi
Area operativa esercizio | Figure professionali | Parametro | Modalità di accesso |
---|---|---|---|
Sezione automobilistico, filoviario e tranviario | Operatore di esercizio | 140 | Parametro di accesso |
Sezione automobilistico, filoviario e tranviario | Operatore di esercizio | 158 | Dopo 9 anni di guida effettiva |
Sezione automobilistico, filoviario e tranviario | Operatore di esercizio | 175 | Dopo 16 anni di guida effettiva |
Sezione automobilistico, filoviario e tranviario | Operatore di esercizio | 183 | Dopo 21 anni di guida effettiva |
Manutenzione, impianti e officine | Operatore qualificato | 140 | Parametro di accesso |
Manutenzione, impianti e officine | Operatore qualificato | 160 | Dopo 6 anni di svolgimento mansioni proprie della figura |
Amministrazione e servizi | Operatore qualificato di ufficio | 140 | Parametro di accesso |
Amministrazione e servizi | Operatore qualificato di ufficio | 155 | Dopo 6 anni di svolgimento mansioni proprie della figura |
Sezione ferroviario e metropolitano (personale di stazione) | Operatore di stazione | 139 | Parametro di accesso |
Sezione ferroviario e metropolitano (personale di stazione) | Operatore di stazione | 143 | Dopo 6 anni di svolgimento mansioni proprie della figura |
Sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante trazione e scorta | Capo treno | 140 | Parametro di accesso |
Sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante trazione e scorta | Capo treno | 158 | Dopo 9 anni di svolgimento mansioni di capo treno |
Sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante trazione e scorta | Capo treno | 165 | Dopo 16 anni di svolgimento mansioni di capo treno |
Sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante (trazione e scorta) | Macchinista | 153 | Parametro di accesso |
Sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante (trazione e scorta) | Macchinista | 165 | Dopo 9 anni di condotta effettiva |
Sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante (trazione e scorta) | Macchinista | 183 | Dopo 16 anni di condotta effettiva |
Sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante (trazione e scorta) | Macchinista | 190 | Dopo 21 anni di condotta effettiva |
Le parti convengono che le clausole che individuano per la figura professionale del macchinista: la tempistica dei passaggi fra i diversi parametri, la determinazione degli stessi nonché le norme connesse, sono inscindibilmente collegate alla definizione del parametro 190 e sono di competenza esclusiva del livello nazionale; è pertanto nullo ogni accordo di 2° livello che modifichi le clausole predette.
Determinazione del periodo di guida effettiva
Il periodo di guida effettiva aziendale verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi. L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- operatore di esercizio;
- agente di movimento (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- conducente di linea (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- conducente di linea (ex lege 1.2.78 n. 30 e CCNL ANAC 23.7.76);
- autista di linea (ex lege 6.8.54 n. 858 e CCNL ANAC 10.12.70);
- autista scelto (ex CCNL ANAC 10.12.70);
- guidatore tranviario;
- guidatore di tranvie;
- guidatore scelto (ex lege 6.8.54 n. 858);
- guidatore filoviario (ex lege 4.2.58 n. 22);
- 1° guidatore di tranvie (ex lege 6.8.54 n. 858);
- macchinista di tranvie (ex lege 6.8.54 n. 858);
- 1° macchinista di tranvie (ex lege 6.8.54 n. 858).
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
- a) servizio militare di leva;
- b) aspettativa per motivi privati;
- c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
- d) assenza per detenzioni;
- e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di guida nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle di guida nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo alla guida, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part- time sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Determinazione del periodo di condotta effettiva
Il periodo di condotta effettiva aziendale verrà determinato secondo quanto disposto dai commi successivi.
L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- macchinista;
- macchinista (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- macchinista ferrovie (ex lege n. 30/78);
- macchinista ferrovie TV, TE, TS (ex lege n. 858/54);
- 1° macchinista ferrovie (ex lege n. 858/54);
- fuochista autorizzato (ex lege n. 30/78) dalla data del conseguimento dell'abilitazione a macchinista ferrovie ex lege n. 30/78 o ex lege n. 858/54;
- fuochista autorizzato (ex lege n. 858/54) dalla data del conseguimento dell'abilitazione a macchinista ferrovie ex lege n. 858/54.
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
- a) servizio militare di leva;
- b) aspettativa per motivi privati;
- c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
- d) assenza per detenzioni;
- e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di condotta, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativaindennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle di condotta nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo alla condotta, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2 sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part- time, sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di capo treno
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di capo treno verrà determinato secondo quanto disposto dai commi successivi.
L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- capo treno;
- capo treno (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- capo treno (ex lege n. 30/78);
- capo treno ferrovia (ex lege 858/54);
- 1° capo treno (ex lege n. 858/54).
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
- a) servizio militare di leva;
- b) aspettativa per motivi privati;
- c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
- d) assenza per detenzioni;
- e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativaindennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso incui l'agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito diordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part- time, sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato, sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore di stazione
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore di stazione verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- operatore di stazione;
- agente di movimento e/o gestione (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- addetto di stazione e gestione (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- gestore (ex lege 1.2.78 n. 30);
- addetto di fermata (ex lege 1.2.78 n. 30);
- impiegato di stazione (ex lege 1.2.78 n. 30);
- addetto fermata di 1a (ex lege 1.2.78 n. 30);
- sottocapo (stazioni e gestioni) (ex lege 1.2.78 n. 30);
- gestore 3a classe (ex lege 6.8.54 n. 858);
- capo fermata 3a classe (ex lege 6.8.54 n. 858);
- alunno di stazione (ex lege 6.8.54 n. 858);
- capo fermata 2a classe (ex lege 6.8.54 n. 858);
- capo fermata 1a classe (ex lege 6.8.54 n. 858);
- sottocapo (stazioni e gestioni) (ex lege 6.8.54 n. 858).
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
- a) servizio militare di leva;
- b) aspettativa per motivi privati;
- c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
- d) assenza per detenzioni;
- e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2 sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part- time, sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato, sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore qualificato di ufficio
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore qualificato di ufficio verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo dipendente nella seguente figura professionale:
- operatore qualificato di ufficio.
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
- a) servizio militare di leva;
- b) aspettativa per motivi privati;
- c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
- d) assenza per detenzioni;
- e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL finalizzati all'acquisizione delle qualifiche, di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part- time, sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato, sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore qualificato
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore qualificato verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- operatore qualificato;
- operaio qualificato (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- operaio qualificato (ex lege 1.2.78 n. 30);
- operaio 3° classe (ex lege 6.8.54 n. 858);
- operaio 2° classe (ex lege 6.8.54 n. 858);
- operaio 1° classe (ex lege 6.8.54 n. 858);
- meccanico motorista (ex lege 6.8.54 n. 858);
- guidatore (ex lege 6.8.54 n. 858).
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
- a) servizio militare di leva;
- b) aspettativa per motivi privati;
- c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
- d) assenza per detenzioni;
- e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part- time, sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato, sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
D) Norme di 1a applicazione e norme transitorie
La seguente disciplina è valida soltanto nei confronti dei dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo e ancora in servizio all'1.1.01, data di decorrenza della nuova classificazione.
Ai lavoratori di cui al presente articolo, lett. A), punto 1, la figura professionale e il parametro retributivo sono comunicati per iscritto 30 giorni prima della data di applicazione della nuova classificazione.
L'attribuzione delle nuove figure professionali avverrà sulla base della tabella di derivazione. Qualora fossero state attribuite qualifiche il cui contenuto professionale manifestasse un'evidente differenziazione con le mansioni effettivamente svolte, verrà attivato un confronto a livello aziendale per ricollocare i lavoratori interessati nelle nuove figure, sulla base dei profili professionali e delle declaratorie di area previsti dalla nuova classificazione, ferma restando la retribuzione acquisita.
I dipendenti ai quali è attribuita una qualifica ad esaurimento ex lege n. 30/78 ed ex CCNL 23.7.76 sono collocati aziendalmente nelle nuove figure, sulla base dei profili professionali e delle declaratorie di area professionale (*).
I dipendenti ai quali è attribuita una qualifica che, ai sensi delle tabelle di derivazione non trova corrispondenza in una nuova figura professionale, sono ricollocati aziendalmente in queste ultime, anche mediante attività formativa, sulla base dei profili professionali e delle declaratorie di area previsti dalla nuova classificazione.
Nei casi in cui i precedenti punti 3, 4 e 5 rinviino alla ricollocazione aziendale, a tale livello, ove ricorrano le condizioni, potrà trovare applicazione quanto previsto dal punto 7, lett. A) del presente articolo della disciplina “Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità”.
In fase di 1a applicazione della nuova classificazione, il passaggio alla figura di “operatore di esercizio”, parametro 183, avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando, comunque, il possesso, all'atto del passaggio stesso, del requisito di 21 anni di guida effettiva, come determinata dall'apposita norma contrattuale.
(*) L'assistente di 1a ad esaurimento ex lege n. 30/78 e l'assistente di 1a ad esaurimento ex CCNL 23.7.76, con l'attuale parametro retributivo 188, sono collocati nei profili professionali secondo la presente disposizione, mantenendo ad esaurimento il parametro 193 con attribuzione di un assegno ‘ad personam' ai sensi dell'art. 3, punto 2 del presente accordo.
Ogni azienda opera nel seguente modo:
- individua il numero complessivo di tutti gli operatori di esercizio che, alla data di decorrenza della nuova classificazione, espletano le effettive mansioni di guida e hanno maturato almeno 16 anni di guida effettiva. Tale somma viene divisa per 5 e il quoziente intero rappresenta il numero degli agenti che annualmente formano lo scaglione e acquisiscono la figura di operatore di esercizio, parametro 183. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, in caso di quoziente con decimali, ad ogni scaglione, a cominciare dal 1°, si aggiungerà progressivamente una unità fino al raggiungimento della somma predetta;
- a partire dal mese successivo alla data di decorrenza della nuova classificazione verranno inquadrati nella figura di operatore di esercizio, parametro 183, i lavoratori appartenenti al 1° scaglione;
- allo stesso giorno di ogni anno per 4 anni consecutivi verrà effettuato il passaggio al parametro 183 degli agenti appartenenti agli altri 4 scaglioni successivi;
- per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti come sopra individuato, si dovrà tenere conto della maggiore anzianità di guida effettiva;
- in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell'età.
In fase di 1a applicazione della nuova classificazione, il passaggio alla figura di “macchinista”, parametro 190, avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando, comunque, il possesso, all'atto del passaggio stesso, del requisito di 21 anni di condotta effettiva, come determinata dall'apposita norma contrattuale.
Ogni azienda opera nei seguente modo:
- si individua il numero complessivo di tutti i macchinisti che, alla data di decorrenza della nuova classificazione, espletano le effettive mansioni di condotta e hanno maturato almeno 16 anni di condotta effettiva. Tale somma viene divisa per 5 e il quoziente intero rappresenta il numero degli agenti che annualmente formano lo scaglione e acquisiscono la figura di “macchinista”, parametro 190. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, in caso di quoziente con decimali, ad ogni scaglione, a cominciare dal 1°, si aggiungerà progressivamente una unità fino al raggiungimento della somma predetta;
- a partire dal mese successivo alla data di decorrenza della nuova classificazione verranno inquadrati nella figura di “macchinista”, parametro 190, i lavoratori appartenenti al 1° scaglione;
- allo stesso giorno di ogni anno per 4 anni consecutivi verrà effettuato il passaggio degli agenti appartenenti agli altri 4 scaglioni successivi;
- per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti come sopra individuato, si dovrà tenere conto della maggiore anzianità di guida effettiva; in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell'età.
In fase di 1a applicazione della nuova classificazione, il passaggio alla figura di “capotreno”, parametro 165, avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando, comunque, il possesso, all'atto del passaggio stesso, del requisito di 16 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno.
Ogni azienda opera nel seguente modo:
- si individua il numero complessivo di tutti i capi treno che, alla data di decorrenza della nuova classificazione, espletano le effettive mansioni di tale qualifica e hanno maturato almeno 11 anni d'anzianità nello svolgimento delle mansioni di capo treno. Tale somma viene divisa per 5 e il quoziente intero rappresenta il numero degli agenti che annualmente formano lo scaglione e acquisiscono la figura di “capo treno”, parametro 165. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, in caso di quoziente con decimali, ad ogni scaglione, a cominciare dal 1°, si aggiungerà progressivamente una unità fino al raggiungimento della somma predetta;
- a partire dal mese successivo alla data di decorrenza della nuova classificazione verranno inquadrati nella figura di “capotreno”, parametro 165, i lavoratori appartenenti al 1° scaglione;
- allo stesso giorno di ogni anno per 4 anni consecutivi verrà effettuato il passaggio degli agenti appartenenti agli altri 4 scaglioni successivi;
- per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti come sopra individuato, si dovrà tenere conto della maggiore anzianità nello svolgimento delle mansioni di capo treno; in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell'età.
I lavoratori che, dal momento del passaggio dello scaglione in cui sono inseriti, non hanno maturato l'anzianità richiesta, passano al parametro superiore il 1° giorno del mese successivo al perfezionamento del predetto requisito.
I nominativi dei lavoratori inseriti negli scaglioni all'atto della definizione degli stessi non sono modificabili, salvo in caso di erronea valutazione delle precedenze che deve, comunque, essere fatta valere prontamente dal lavoratore interessato.
Al termine della ricollocazione dei lavoratori nel nuovo inquadramento può essere attivato un confronto a livello aziendale per dirimere eventuali contenziosi.
Per ulteriori informazioni al CCNL autoferrotranvieri 2000 (PDF).
Parametri CCNL Autoferrotranvieri – Domande frequenti
Le mansioni che corrispondono al parametro 140 del CCNL autoferrotranvieri variano in base all'area operativa di servizio in cui rientra il lavoratore. In genere, però, è il parametro di accesso che spetta a ogni nuovo dipendente. Scopri di più.
Al parametro 193 possono corrispondere diverse mansioni, come l'assistente coordinatore o il capo stazione. Scoprilo consultando i parametri del CCNL trasporto pubblico locale.