CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese del settore autoscuole, scuole di nautica e studi di consulenza automobilistica.
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CCNL Autoscuole in vigore
Titolo | CCNL per i dipendenti delle autoscuole e studi di consulenza automobilistica |
Settore | Trasporti |
Contraenti | UNASCA; CONFCOMMERCIO; FILT CGIL; FIT CISL; UILTRASPORTI UIL |
Codice alfanumerico (CNEL ID) | IC91 |
Data scadenza contrattuale | 31/12/19 |
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Premessa
Il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere una occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica, a qualificare le scelte necessarie sul piano produttivo ed operativo dei servizi e, su quello finanziario delle imprese, per una migliore efficienza delle aziende, nella tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel settore.
Ciò rende attuale una visione del settore delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica, nonché di scuola nautica e di agenzia nautica, più conforme alla necessità della piena attuazione della legge n. 264/91, dell’art. 123 del Codice della Strada e delle sue modifiche, nonché dei decreti in esso previsti e di conformità alle direttive UE, altresì salvaguardando l’importante ruolo svolto dalle autoscuole e scuole nautiche relativamente alla formazione dei conducenti.
Le parti quindi convengono sulla opportunità che l’attività delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica trovi una migliore efficienza anche attraverso una revisione del regime giuridico del veicolo e dei conducenti, in conformità a quanto già attuato nei paesi della UE.
Ciò anche al fine di migliorare il compito sociale delle aziende del settore finalizzato ad una maggiore educazione stradale con l’insegnamento delle norme di condotta sulle strade a tutti i suoi utenti, per una formazione continua dei conducenti, soprattutto quelli professionali, per l’ottenimento di una mobilità sostenibile, efficiente e sicura.
A tal fine le parti, fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente delle aziende esercenti l'attività di autoscuola, di scuola nautica e distudiodi consulenza automobilistica e nautica.
Apprendistato
Le Parti, nel condividere l'importanza del contratto di apprendistato ritenuto quale valido strumento di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e volendo valorizzare anche il contratto di apprendistato di 1° e 3° livello, concordano di costituire una Commissione per la definizione di una regolamentazione che tenga conto delle nuove disposizioni normative contenute negli artt. 41 comma 2) lett. a) e c), 45 commi 3) e 7), D. lgs. n. 81/15.
A tal fine la Commissione si riunirà entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo, esaminando anche la tematica del diritto allo studio.
Le parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni o esterni all'azienda.
Disciplina del rapporto d'apprendistato
a. Per instaurare il rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione sulla base degli esiti della formazione aziendale o extraziendale, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
b. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai e impiegati, dei livelli dal 5° al 1° e per tutte le relative mansioni.
c. Può essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere. In ogni caso il periodo di prova non potrà superare 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, e viene computato agli effetti della durata dell’apprendistato.
d. La durata massima del periodo dell'apprendistato professionalizzante è fissata in:
- 48 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 3°, 4° e 5°;
- 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2°;
- 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 1°.
e. Ai fini della durata dell'apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
f. Saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
g. L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:
Livelli | Durata Mesi | 1° Periodo Mesi | 2° Periodo Mesi | 3° Periodo Mesi |
---|---|---|---|---|
1° | 24 | 24 | ||
2° | 36 | 24 | 12 | |
3° | 48 | 16 | 16 | 16 |
4° | 48 | 16 | 16 | 16 |
5° | 48 | 16 | 16 | 16 |
- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.
h. L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
i. Agli apprendisti si applicano tutti gli istituti retributivi del livello a loro attribuito stabiliti dal presente CCNL ed a livello aziendale per i lavoratori a tempo indeterminato; sono comunque fatti salvi gli accordi esistenti in materia di apprendistato.
j. Per quanto concerne il trattamento di malattia e infortunio per il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è confermata la normativa di cui all’art.22 del presente CCNL.
k. L’azienda potrà procedere alla ulteriore assunzione di lavoratori apprendisti a condizione che sia mantenuto almeno il 60% del numero degli apprendisti in scadenza nei 24 mesi precedenti. Detta regola non trova applicazione sino a due unità non confermate.
l. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Svolgimento della formazione
a. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante.
b. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono giudicate idonee alla formazione 120 ore medie annue retribuite, computate a tutti gli effetti nell’orario di lavoro. In caso di contratto di apprendistato a tempo parziale, la durata della formazione non è riproporzionata.
c. Per completare l’addestramento dell’apprendista in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
d. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne o interne all’azienda.
e. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta.
f. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Ai fini dell’art.35 della legge n. 300/70, utile il numero dei lavoratori con contratto di apprendistato.
Profili formativi
I seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti attinente alle competenze tecnico professionali generali e in una parte differenziata attinente alle competenze tecnico professionali specifiche.
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno per valutare eventuali armonizzazioni.
Competenze tecnico professionali generali – Parte comune a tutti i profili
- Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa
- Conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività
- Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera
- Conoscere la normativa di base relativa al settore di appartenenza
- Conoscere la normativa del lavoro, del CCNL e della sicurezza.
Competenze tecnico professionali specifiche dei profili formativi
- Addetti alle attività di amministrazione/segreteria
- Gestione flussi informativi e comunicativi
- Organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico
- Trattamento documenti amministrativo contabili
- Organizzazione riunioni ed eventi di lavoro
- Gestione corrispondenza
- Addetti alla contabilità
- Configurazione sistema della contabilità generale
- Principi ragionieristici di base
- Trattamento operazioni fiscali e previdenziali
- Elaborazione bilancio aziendale
- Addetti alle attività informatiche
- Conoscenza di base dei sistemi informativi
- Conoscenza linguaggi e tecniche di programmazione
- Gestione operativa
- Manutenzione e supporto
- Sicurezza dei sistemi informatici
- Addetti alle pratiche automobilistiche
- Classificazione, immatricolazione, collaudo e revisione dei veicoli
- Normativa sulle patenti di guida
- Norme sull’accesso alla professione di autotrasportatore
- Disciplina trasporto di cose in conto terzi e in conto proprio
- Delegato alla funzione di autenticatore
- Nozioni di Codice Civile
- Nozioni di Codice Penale
- Disciplina della documentazione amministrativa
- Cenni normative PRA e Nautica
- Responsabilità penale e civile
- Insegnante di teoria
- Conoscenza della normativa del Codice della Strada
- Psicologia dell’insegnante
- Elementi di comunicazione
- Conoscenza tecnica del veicolo (motori ed organi di comando)
- Elementi di primo soccorso
- Elementi di sicurezza stradaleNormativa attività autoscuola
- Programmi formazione conducenti
- Istruttore di guida
- Conoscenza della normativa del Codice della Strada
- Psicologia del discente
- Elementi di comunicazione
- Attestato pratico alla guida
- Sicurezza nell’esercitazione
- Ecologia e economia della guida
- Gestione dello stress dell’allievo
- Insegnante e istruttore per conducenti professionali
- Conoscenza della normativa sull’autotrasporto
- Elementi di sicurezza sul lavoro
- Controllo del veicolo in situazioni di emergenza
- Tecnica del trasporto merci
- Tecnica del trasporto passeggeri
- Analisi della circolazione e organizzazione della mobilità
- Insegnante ed istruttore per veicoli a due ruote
- Psicologia e analisi comportamentale dell’adolescente
- Fisica e dinamica dei veicoli a due ruote
- La meccanica dei ciclomotori e dei motocicli
- Traumatologia e incidentalità legate ai veicoli a due ruote
- Dispositivi di sicurezza attiva, passiva e attrezzatura di protezione individuale
Livelli e Mansioni
Per conoscere la classificazione del personale passa alla pagina dedicata ai livelli del CCNL autoscuole.
Orario di lavoro settimanale
La durata dell'orario normale del lavoro effettivo è di 39 ore settimanali e potrà essere ripartito su 5 o 6 giorni a seconda della natura dell’attività dell'azienda e delle mansioni del lavoratore.
Ai lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni si applica il divisore mensile di 1/22; ai lavoratori, il cui orario normale di lavoro è ripartito su 6 giorni, si applica il divisore mensile di 1/26.
Ai sensi del D.lgs. n. 66/03 e s.m.i. la durata massima settimanale dell'orario di lavoro (comprensiva dell'orario normale contrattuale e dell'orario straordinario), ferma restando la durata media di 48 ore ai sensi del D.lgs. n. 66/03, non può superare le 57 ore settimanali e il periodo di cui all'art. 3, comma 2), D.lgs. n. 66/03 è pari a 4 mesi.
La prestazione di lavoro giornaliera sarà compresa in un nastro lavorativo di durata non superiore alle 12 ore giornaliere per la generalità dei dipendenti, che potrà essere superato per gli istruttori di guida.
L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dalla azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno a 1 ora di intervallo non retribuita per la consumazione del pasto.
Gli impiegati addetti ai videoterminali non potranno essere adibiti all'uso dei medesimi per più di 5 ore giornaliere.
In conformità all'art. 175, D.lgs. n. 81/08, il lavoratore addetto ai videoterminali, qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive per tutta la settimana lavorativa, ha diritto a una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
La durata di tali interruzioni dovrà essere pari a 20 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Retribuzione CCNL Autoscuole
Consulta i minimi salariali previsti dal contratto nazionale del lavoro passando alle tabelle retributive del CCNL Autoscuole.
Permessi
Le assenze devono essere tempestivamente giustificate all'azienda.
Al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi e ha altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
Le aziende concederanno i permessi richiesti a causa di grave lutto familiare (decesso di genitore, coniuge, figli, fratelli e altri familiari conviventi con il lavoratore) e saranno tenute (sempreché il lutto familiare non intervenga in periodo di ferie, malattia o infortunio del lavoratore) a retribuirli per il minimo di 3 giorni lavorativi all'anno ovvero 4 giorni nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori dalla provincia in cui abita.
Ai lavoratori sarà concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/16 le previsioni del presente comma si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
Preavviso Dimissioni e Licenziamento
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due Parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
- mesi 4 per i Quadri intermedi;
- mesi 2 per tutti gli altri lavoratori.
Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti alla metà.
La Parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del TFR.
È in facoltà della Parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1) di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
La lettura di questi contenuti è fornita a puro titolo informativo. È consigliabile rivolgersi a un professionista, uno studio legale, una sigla sindacale o un’associazione di categoria per un parere più completo in materia. Disclaimer.
Contratto nazionale Autoscuole – Domande Frequenti
L'attuale orario settimanale di lavoro del CCNL autoscuole è di 39 ore. Il massimo giornaliero è di 8 ore, ripartito fra 5 o 6 giorni di lavoro a settimana. Scopri tutti i dettagli all'interno del CCNL per autoscuole.
Il preavviso di dimissioni fissato dal CCNL autoscuole (Unasca e non) è pari a 4 mesi per i Quadri intermedi e 2 mesi per gli altri livelli. Leggi i dettagli a questa pagina, o scaricando il contratto aggiornato in versione PDF.