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La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:

  1. minimo tabellare, come vedi qui in basso, in relazione al livello spettante;
  2. aumenti periodici di anzianità maturati ai sensi dell'art. 16;
  3. eventuali aumenti di merito o superminimi;
  4. indennità di contingenza;
  5. indennità di funzione per i quadri.

Minimi tabellari

La tabella qui in basso mostra la retribuzione prevista dal CCNL autoscuole.

Il conteggio dello stipendio totale include per ogni livello:

  • un EDR pari a 10,33€ fisso;
  • un'indennità di contingenza, come da tabella più in basso.

Ai dipendenti classificati come Quadri spetta anche una indennità di funzione pari a 25,82€ mensili lorde per 14 mensilità.

LivelliRetribuzione minimaTotale
Quadri1.488,321.977,28
5° livello1.158,531.614,70
4° livello997,071.449,81
3° livello931,481.381,64
2° livello885,531.335,69
1° livello744,171.192,06

Non fanno parte della retribuzione, i rimborsi spese e le indennità di cui agli artt. 13 e 31 e qualunque altra indennità avente carattere risarcitorio.

La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22, per i lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni, o per 26, in caso di lavoratori il cui orario normale di lavoro è ripartito su 6 giorni.

La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 170.

Gli importi mensili dell’ex indennità di contingenza sono i seguenti:

LivelliEuro
Quadri452,81
445,84
442,41
439,83
439,83
437,56

Leggi anche: livelli e mansioni CCNL autoscuole.

Indennità di cassa

(Art. 13) Ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro verrà corrisposta un'indennità di cassa nella misura del 5 % del minimo tabellare mensile.

Questa indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui l'azienda lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti.

Tale indennità non concorre al computo del T.F.R., nonché della tredicesima e quattordicesima mensilità e degli altri istituti contrattuali.

Scatti di anzianità

 Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità.

L'importo degli scatti è il seguente:

LivelliEuro
Quadri23,76
18,59
16,01
14,98
14,46
12,39

(Art. 16) Gli aumenti periodici di anzianità non potranno essere assorbiti dai precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti negli aumenti periodici di anzianità maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici di anzianità decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini della individuazione del numero di scatti, o frazioni di numero di scatti, che a quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente al nuovo livello.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità del nuovo livello.

La lettura di questi contenuti è fornita a puro titolo informativo. La proprietà intellettuale del contratto nazionale è pienamente in capo alle Parti sottoscrittrici. È consigliabile rivolgersi a un professionista, uno studio legale, una sigla sindacale o un’associazione di categoria per un parere più completo in materia. Disclaimer

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