Per il periodo di vigenza del presente contratto trovano applicazione, relativamente alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, le tabelle in allegato n. 2.
Le indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle relative tabelle (all. n. 3).
Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.
A tutti i fini del presente contratto, per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione, si fa riferimento ai dati sulla popolazione residente, pubblicati a cura dell'Istituto Nazionale di Statistica, relativi al 31 dicembre di ogni anno.
La struttura della retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2000 è stata improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione; la riforma è stata realizzata “a costo zero”, tanto per quel che concerne gli effetti nazionali, quanto per gli effetti aziendali, prevedendo una struttura articolata per tutte le categorie di personale su 13 mensilità, sulle quali è stato ridistribuito il premio annuale di rendimento nella misura standard di settore (misura utilizzata per la c.d. impresa tipo per il personale delle quattro aree professionali; 15% della retribuzione annua per i quadri direttivi 3° e 4° livello).
Le quote eventualmente eccedenti, per effetto di accordi aziendali, le misure di cui sopra sono state conservate aziendalmente nei soli confronti del personale in servizio alla data di stipulazione del contratto nazionale 11 luglio 1999, previo ricalcolo dell'importo annuale delle quote stesse con criteri analoghi a quelli utilizzati dal contratto medesimo. Tali quote, denominate “ex premio di rendimento”:
- non sono suscettibili di ulteriori modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione;
- sono riconosciute anche al personale assunto dopo il 1° novembre 1999 dalle imprese che non applichino un sistema di previdenza complementare nei confronti di detto personale nonché delle lavoratrici/lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993;
- non sono erogate in caso di attribuzione di un giudizio
professionale di sintesi negativo.
Importi mensili per 13 mensilità
Dal 1° gennaio 2021 | Stipendio | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
QD 4° livello | 4.521,81 | 95,31 | 14,30 |
QD 3° livello | 3.842,31 | 95,31 | 14,30 |
QD 2° livello | 3.439,05 | 41,55 | 7,99 |
QD 1° livello | 3.241,48 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 4° Livello | 2.866,90 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 3° Livello | 2.649,69 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 2° Livello | 2.503,28 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 1° Livello | 2.375,04 | 41,55 | 7,99 |
Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) | 2.147,34 | 29,07 | 5,59 |
Importi mensili per 13 mensilità
Dal 1° gennaio 2021 | Stipendio | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
QD 4° livello | 4.575,56 | 95,31 | 14,30 |
QD 3° livello | 3.889,01 | 95,31 | 14,30 |
QD 2° livello | 3.483,38 | 41,55 | 7,99 |
QD 1° livello | 3.283,73 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 4° Livello | 2.906,90 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 3° Livello | 2.684,20 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 2° Livello | 2.535,88 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 1° Livello | 2.405,97 | 41,55 | 7,99 |
Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) | 2.175,31 | 29,07 | 5,59 |
Trattamento economico (Art. 89)
Fermo quanto previsto al Cap. VI del presente contratto, le voci che compongono il trattamento economico dei quadri direttivi sono le seguenti:
- stipendio
- scatti di anzianità
- importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità,
e, ove spettino:
- “assegno ex intesa 8 dicembre 2007” di cui al comma 3 dell’art. 90;
- “assegno ex intesa 11 luglio 1999” di cui alla norma transitoria in calce all’art. 90;
- indennità varie (ad es., indennità di rischio, sotterraneo);
- “assegno ad personam” derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999.
Scatti di anzianità (Art. 90)
A far tempo dal 1° novembre 1999, gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione, nonché
in caso di passaggio al 3° o 4° livello retributivo dei quadri direttivi. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.
Per il personale destinatario dei ccnl 19 dicembre 1994 e del ccni 22 giugno 1995 (per ACRI 16 giugno 1995), in servizio rispettivamente al 19 dicembre 1994 e 1° luglio 1995, resta confermato il numero degli scatti ivi stabilito.
Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tali date appartenente al 1° ed al 2° livello dei quadri direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8; per il 3° e 4° livello dei quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina (v. tabella in all. n. 2).
Qualora in caso di passaggio al 3° livello della categoria dei quadri direttivi, che avvenga successivamente
al 31 dicembre 2007, emerga che l'interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a € 3.000, l'impresa provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 8 dicembre 2007”.
L'assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L'assorbimento per effetto degli
scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo.
Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
Nel periodo 1° gennaio 2013 – 31 luglio 2014 non matura l'anzianità delle lavoratrici/lavoratori ai fini degli scatti di anzianità e dell'importo ex ristrutturazione tabellare.