Giorni festivi (Art. 42) – CCNL Commercio

Sono considerati giorni festivi dal CCNL Commercio e Terziario tutte le domeniche e di seguenti:

  • il primo dell’anno
  • il 6 gennaio, Epifania del Signore
  • il 25 aprile, Anniversario della Liberazione
  • il giorno di lunedì dopo Pasqua
  • il 1° maggio, Festa del Lavoro
  • il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica
  • il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V. Maria
  • il 1° novembre, giorno di Ognissanti
  • il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale
  • l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione
  • il 25 dicembre, giorno di Natale
  • il 26 dicembre, Santo Stefano
  • la Festa del Patrono del luogo


Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27.5.1949 n. 260 e 31. 1954 n. 90.

Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione.

In base all’art.41 il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato, per le festività sopra elencate è soddisfatto con la percentuale prevista nell’articolo stesso, quando non vi sia prestazione di lavoro.

Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui all’art. 37.

A seguito della legge 5.3.1977 n.54, con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del DPR 28.12.1985 n.792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto, per i lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:

  • per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31.3.1954, n. 90, per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Per tanto il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti;
  • per le quattro festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.


Le parti individuali direttamente interessate, possono, altresì convenire:

  • che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
  • che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.