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Preavviso di licenziamento

(Art. 62) Disciplina dei licenziamenti individuali per i lavoratori a tempo indeterminato.

Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può
avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi n. 604 del 66 e n. 300 del 70, come modificate dalla legge n. 108 del 90.

Giusta causa

Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di
preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche
provvisoria del rapporto, quali:

  • le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni;
  • le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione;
  • la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione di sanzioni;
  • disciplinari previste dal presente CCNL commercio, o dai Contratti provinciali di lavoro;
  • la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda;
  • i danneggiamenti dolosi ai macchinari ed agli stabili;
  • il furto in azienda;
  • le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza.

Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso del presente contratto.

Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo raccomandata a/r o PEC, e contenere i motivi che lo hanno determinato.

L'operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 70, esperirà il tentativo di amichevole
componimento.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, c. 2, della legge n. 108 del 90, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del D.L. 22.12.1981 n. 791, convertito, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.

Preavviso di dimissioni

(Art. 63) Dimissioni per giusta causa.

L’operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si
verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di
lavoro.

(Art. 64) Preavviso di risoluzione del rapporto.

La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di licenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall'una all'altra parte a mezzo di raccomandata a/r o PEC.

| termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti:

  • due mesi nel caso di licenziamento;
  • un mese nel caso di dimissioni.

In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall’una all'altra parte una indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte dell’operaio.

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