(Art. 47) Di norma la retribuzione dei lavoratori il cui profilo è indicato al precedente art. 35 (livelli), è costituita dalle seguenti voci:
- a. paga base nazionale, come qui sotto riportata;
- b. eventuali scatti d'anzianità di cui al successivo art. 49;
- c. altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva;
- d. eventuali indennità contrattuali.
Livello | Retribuzione |
---|---|
Quadro | 2.960,60 |
1° | 2.248,08 |
2° | 2.012,45 |
3° | 1.793,12 |
4° | 1.618,75 |
5° | 1.511,02 |
6° | 1.407,94 |
7° | 1.283,38 |
Leggi anche: livelli CCNL Commercio e Terziario.
La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui sopra nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
AI di fuori delle prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia annuale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale.
Si riferisce a tutte le giornate del mese di calendario.
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei).
Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali, ivi compresi i casi di trattenuta per assenze non retribuite. La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
- 192 per il personale con orario normale su (45) quarantacinque ore settimanali;
- 190 per il personale con orario normale di (44) quarantaquattro ore settimanali;
- 172 per il personale con orario normale di (40).
In merito ai lavoratori inquadrati come apprendisti, è prevista una retribuzione in percentuale ridotta da calcolare sulla retribuzione da corrispondere, come indicato nell’art. 26 del presente CCNL.
Welfare contrattuale
Le prestazioni previste dall'Ente Bilaterale ENBIUC rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò il diritto all'erogazione diretta da parte dell’impresa stessa di prestazioni equivalenti.
L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all'Ente Bilaterale, fermo restando l'obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, deve erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione, esclusa dalla base di calcolo del TFR, pari a 25 euro mensili.
I contratti provinciali possono prevedere analoghe disposizioni con riferimento alla contribuzione dovuta al sistema di bilateralità territoriale.
Scatti di anzianità
(Art. 49) Ai lavoratori per anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti – rapporto a mese – è il seguente:
Livello | Scatto di anzianità |
---|---|
Quadro | 25,46 |
1° | 24,84 |
2° | 22,83 |
3° | 21,95 |
4° | 20,66 |
5° | 20,30 |
6° | 19,73 |
7° | 19,47 |
Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono considerati ai fini dei cottimi e delle altre forme di lavoro ad incentivo.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Tuttavia, per i lavoratori che, sulla base del presente CCNL, seguono iter professionali predeterminati, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore avrà completato il proprio iter professionale.
Poiché l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale in caso di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio ad impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore corrispondente al livello acquisito e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi di livello che avvengono nel corso dell'iter professionale.
Indennità di cassa
(Art. 52) Oltre alla normale retribuzione, al “cassiere” verrà corrisposta una indennità mensile di cassa nella misura del 10% del minimo retributivo tabellare nazionale.
Stipendi CCNL Commercio – Domande frequenti
La retribuzione minima 2022 prevista da contratto per un livello 4 del CCNL commercio è di 1.618,75 euro. A questo vanno aggiunte altre voci di salario, come scatti di anzianità e altri elementi / indennità contrattuali. Scopri di più.
La paga minima che spetta da tabelle retributive del CCNL commercio è pari a 1511,02 euro mensili, ma nel conteggio vanno inserite anche altre voci extra.