All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro spetta un trattamento di fine rapporto (TFR) per la cui disciplina si fa riferimento a quanto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n.297.
In applicazione dell’art.1 della sopracitata legge, la retribuzione da prendere come base per la determinazione del TFR è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo contrattuale integrato;
- aumenti periodici di anzianità;
- ex premio di produzione;
- tredicesima e quattordicesima mensilità;
- importi “ad personam” riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità e dei livelli salariali di categoria;
- superminimi individuali/aumenti di merito;
- Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di cui al Protocollo Governo Parti sociali del 31 luglio 1992;
- differenze sui minimi in caso di mutamento mansioni;
- indennità di reperibilità;
- controvalore alloggio in caso di concessione dello stesso a fini di reperibilità indennità temporanea apprendisti.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto per il personale in forza alle Aziende alla data di stipulazione del CCNL 24 luglio 2001.
Relativamente alle anticipazioni TFR previste dalla legge, sono fatte salve condizioni aziendali di miglior favore.