Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestata in ore notturne, ovvero nei giorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensativo, viene corrisposta ai soli lavoratori non turnisti la seguente aliquota della quota oraria di retribuzione:
- lavoro notturno: 35% per i lavoratori la cui attività si svolge normalmente e sistematicamente di notte, 50% per tutti gli altri lavoratori;
- lavoro festivo: 50%
Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria determinata dividendo la retribuzione globale mensile per 174,5, moltiplicata per i seguenti coefficienti:
Diurno feriale (dalla 37h 40’ alla 39h settimanali) | 1,10 |
Diurno feriale (dalla 39h settimanali) | 1,25 |
Notturno feriale | 1,65 |
Diurno domenicale | 1,55 |
Notturno domenicale | 1,75 |
Diurno festivo | 1,60 |
Notturno festivo | 1,85 |
Il lavoratore turnista per il quale lo schema di turno preveda la presenza in una festività infrasettimanale percepirà per ciascuna ora ordinaria lavorata, oltre alle maggiorazioni per turni festivi, la maggiorazione del 60%.
Le prestazioni eccedenti l’orario settimanale definito sono regolamentate come segue:
- le maggiorazioni eccedenti la normale quota oraria del 100% saranno retribuite nel mese di competenza;
- le quote orarie saranno accantonate nella misura del 50% nel conto ore (vedi art. 29);
- per il restante 50%, all’inizio di ogni anno il lavoratore manifesterà la propria volontà in merito al pagamento o all’accantonamento nel conto ore.
Qualora il lavoratore decida per il pagamento, la corresponsione delle relative quote retributive del 100% per le ore non accantonate avverrà nel mese di competenza.
Per i lavoratori aventi la qualifica di Quadro, il trattamento di cui ai commi precedenti del presente articolo è assorbito nel trattamento economico globale annuo quale risulta per i particolari criteri adottati nella determinazione del trattamento stesso anche in riferimento alle disposizioni di legge sulla esclusione dalle limitazioni del normale orario di lavoro.
Tuttavia i compensi e le maggiorazioni di cui ai commi precedenti sono riconosciuti ai precedenti lavoratori nel caso di lavoro prestato in festività, in orario notturno oppure di sabato (o giornata corrispondente).