È demandata a livello aziendale la regolamentazione dei permessi giornalieri retribuiti da concedere in occasione delle prove di esame relative ai corsi regolari di studio specificati nell’art. 10 della legge 300/700.
Ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti i corsi regolari di studio specificati nell’art. 10 della legge 1970/300, oltre a quanto ivi stabilito in merito ai turni di lavoro e alle prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali, verranno comunque concessi giorni di permesso retribuito, precedenti il giorno di esame e comprensivi dello stesso, nella misura di:
- due giorni per sostenere esami universitari in località diversa dalla sede di lavoro;
- quattro giorni per sostenere esami di diploma universitario o di laurea.
I suddetti permessi si intendono assorbiti dagli eventuali maggiori permessi concessi allo stesso titolo a livello aziendale.
In ogni caso l’interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti riconosciutigli.