È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21 e le ore 7 per il personale giornaliero e tra le ore 22 e le ore 6 per il personale turnista. È considerato lavoro festivo quello prestato nelle domeniche (o giornate corrispondenti di riposo compensativo) e quello prestato nei giorni di festività di cui alle lettere b) e c) dell’art. 30.
È considerato lavoro straordinario ai soli fini contrattuali e non di legge quello effettuato oltre i limiti dell’orario normale giornaliero definito e comunque in situazioni di eccezionalità quali:
- mancato/ritardo cambio turno a fronte di eventi naturali eccezionali
- prevenzione impatti ambientali nel breve periodo
- lavori preparatori e/o complementari connessi con fermate o avviamento impianti
- prevenzione/mantenimento sicurezza
- rischio fermate imprevista/grave perdita di capacità
- verifiche prove straordinarie
- anomalie servizi ausiliari
- ripristino sistemi di controllo automatico
- continuità operazione critica non interrompibile
- inventari/bilanci mensili annuali.
Il lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno richiesto dall’azienda solo quando sussistano valide e comprovabili ragioni individuali di impedimento.