Maternità e Paternità (Art. 60) – CCNL Petrolio e Energia

Per la tutela fisica ed economica della maternità e della paternità si applicano le relative norme di legge.

La lavoratrice madre o il lavoratore padre, nei casi previsti dalla legge, riceveranno un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione globale di fatto per i mesi di assenza obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 32 del D. LGS. n. 151/2001 e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente rinnovo il congedo parentale potrà essere fruito anche ad ore.

La lavoratrice/il lavoratore può usufruire di permessi su base oraria fino a un massimo dell'orario giornaliero previsto dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale, se diversa.

Il congedo potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno che dal personale a tempo parziale, per periodi minimi di un'ora giornaliera, la cui somma nell'arco di ciascun mese di utilizzo deve corrispondere a giornate intere.

Ai fini dell'esercizio del diritto ai congedi parentali, il genitore è tenuto a presentare di norma almeno 2 giorni prima, la chiesta scritta al datore di lavoro indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo richiesto e allegando it certificato nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva.

I caso di utilizzo del congedo su base oraria o giornaliera, il genitore è tenuto a presentare all'azienda un piano di programmazione mensile entro 2 giorni prima della fine del mese precedente a quello di fruizione indicando:

  • il numero complessivo di ore richieste nel mese, calcolato in giornate equivalenti;
  • il periodo temporale in cui le ore di congedo saranno fruite;
  • la pianificazione delle modalità di fruizione indicando giorni e collocazione oraria ferma restando, in caso di esigenze sopravvenute, la possibilità di modifica con preavviso di almeno due giorni.

Oltre che nel casi stabiliti dalla legge, è esclusa la cumulabilità nella stessa giornata della fruizione di altri permessi, compresi quelli ai sensi della L. n. 104/92 o riposi.