Periodo di prova (Art. 2) – CCNL Energia e Petrolio

Il periodo di prova, risultante da atto scritto, non può essere superiore a:

  • 1,5 mese per il livello 6
  • 3 mesi per i livelli 4 e 5
  • 6 mesi per i livelli da 3 ad 1

Nel corso del periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità sostitutiva dello stesso.

Qualora, alla scadenza del periodo di prova, l'Azienda non receda dal contratto, il lavoratore si intende confermato in servizio e la sua anzianità decorre dalla data di assunzione in prova.

Si precisa che i periodi di assenza per malattia o infortunio non sono computati nella durata del periodo di prova.