Al lavoratore in prova assente per malattia o infortunio extra professionale, sempre che abbia superato la metà del periodo di prova, viene assicurata l’intera retribuzione per il periodo massimo di 30 giorni di calendario (vedi art. 46).
Durante i periodi di conservazione del posto di lavoro di cui all’articolo precedente, è assicurato al lavoratore non in prova, assente per malattia o infortunio, un trattamento economico pari ad anzianità:
Anzianità fino a 5 anni | Anzianità oltre 5 e fino a 10 anni | Anzianità oltre 10 anni | |
Periodo di comporto continuativo | Primi 4 mesi al 100% RG Successivi 3 mesi al 50% RGM | Primi 6 mesi al 100% RGM Successivi 4 mesi al 50% RGM | Primi 8 mesi al 100% RGM Successivi 4 mesi al 50% RGM |
Periodo di comporto non continuativo | 5,5 mensilità nell’arco di 9 mesi consecutivi | 8 mensilità nell’arco di 12 mesi consecutivi | 10 mensilità nell’arco di 18 mesi consecutivi |
Alla Retribuzione Globale Mensile (RGM) si aggiunge quanto previsto dall’art. 25 per il lavoro in turno.
Leggi anche: Tabelle retributive CCNL Energia e Petrolio.
Ai fini del coordinamento del trattamento economico di malattia e di infortunio, previsti dalla
regolamentazione legislativa vigente in materia, si procederà come segue:
- a) per i lavoratori per i quali in caso di malattia extra professionale sia prevista la prestazione economica da parte dell’Inps, l’azienda – cessando per tutto il periodo di malattia ed infortunio professionali o extra professionali la corresponsione della normale retribuzione assicura il trattamento economico precedentemente indicato mediante opportuna integrazione delle indennità normalmente corrisposte dall’Inps (compreso il caso di ricovero ospedale) e dall’INAIL. L’azienda concede anticipazioni mensili sul complessivo trattamento economico di malattia, secondo il disposto delle norme di legge vigenti in materia;
- b) per gli altri lavoratori – poiché il trattamento economico di cui al presente articolo non è cumulabile con le prestazioni erogate dagli Istituti assicuratori – gli importi delle indennità eventualmente liquidate dagli Istituti (indennità temporanea Inail per i lavoratori soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; indennità Inps per il caso di assenza per malattia tubercolare, ed eventuali altre) devono essere immediatamente versati all’azienda a cura del lavoratore.
È facoltà dell’azienda rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote anticipate per conto degli Istituti assicuratori, quando le erogazioni da parte di tali Istituti vengano a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.
Nell'ipotesi in cui si manifestino prolungate assenze per malattia o infortuni extra-professionali, che configurino casi specifici, che per la loro natura e gravità o per le condizioni dei lavoratori comportino situazioni particolari di difficoltà, con particolare riferimento alle gravi quali, ad esempio: patologie oncologiche e/o degenerative, l'azienda e la rappresentanza R.S.U. si incontreranno allo scopo di concordare trattamenti individuali più favorevoli di quelli previsti dagli articoli 46 e 47, con la finalità di individuare la migliore soluzione per le specificità dei singoli casi.