CCNL Energia Petrolio: il Trattamento economico durante l’assenza per malattia o infortunio

Al lavoratore in prova assente per malattia o infortunio extra professionale, sempre che abbia superato la metà del periodo di prova, viene assicurata l’intera retribuzione per il periodo massimo di 30 giorni di calendario (vedi art. 46).

Durante i periodi di conservazione del posto di lavoro di cui all’articolo precedente, è assicurato al lavoratore non in prova, assente per malattia o infortunio, un trattamento economico pari ad anzianità:

Anzianità fino a 5 anniAnzianità oltre 5 e fino a 10 anniAnzianità oltre 10 anni
Periodo di comporto continuativoPrimi 4 mesi al 100% RG
Successivi 3 mesi al 50% RGM
Primi 6 mesi al 100% RGM Successivi 4 mesi al 50% RGMPrimi 8 mesi al 100% RGM Successivi 4 mesi al 50% RGM
Periodo di comporto non continuativo5,5 mensilità nell’arco di 9 mesi consecutivi8 mensilità nell’arco di 12 mesi consecutivi10 mensilità nell’arco di 18 mesi consecutivi

Alla Retribuzione Globale Mensile (RGM) si aggiunge quanto previsto dall’art. 25 per il lavoro in turno.

Leggi anche: Tabelle retributive CCNL Energia e Petrolio.

Ai fini del coordinamento del trattamento economico di malattia e di infortunio, previsti dalla
regolamentazione legislativa vigente in materia, si procederà come segue:

  • a) per i lavoratori per i quali in caso di malattia extra professionale sia prevista la prestazione economica da parte dell’Inps, l’azienda – cessando per tutto il periodo di malattia ed infortunio professionali o extra professionali la corresponsione della normale retribuzione assicura il trattamento economico precedentemente indicato mediante opportuna integrazione delle indennità normalmente corrisposte dall’Inps (compreso il caso di ricovero ospedale) e dall’INAIL. L’azienda concede anticipazioni mensili sul complessivo trattamento economico di malattia, secondo il disposto delle norme di legge vigenti in materia;
  • b) per gli altri lavoratori – poiché il trattamento economico di cui al presente articolo non è cumulabile con le prestazioni erogate dagli Istituti assicuratori – gli importi delle indennità eventualmente liquidate dagli Istituti (indennità temporanea Inail per i lavoratori soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; indennità Inps per il caso di assenza per malattia tubercolare, ed eventuali altre) devono essere immediatamente versati all’azienda a cura del lavoratore.

È facoltà dell’azienda rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote anticipate per conto degli Istituti assicuratori, quando le erogazioni da parte di tali Istituti vengano a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.

Nell'ipotesi in cui si manifestino prolungate assenze per malattia o infortuni extra-professionali, che configurino casi specifici, che per la loro natura e gravità o per le condizioni dei lavoratori comportino situazioni particolari di difficoltà, con particolare riferimento alle gravi quali, ad esempio: patologie oncologiche e/o degenerative, l'azienda e la rappresentanza R.S.U. si incontreranno allo scopo di concordare trattamenti individuali più favorevoli di quelli previsti dagli articoli 46 e 47, con la finalità di individuare la migliore soluzione per le specificità dei singoli casi.