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Per agevolare l'integrazione tra i diversi business, in un quadro comune, e sostenere l'attrattività del CCNL, le Parti intendono rispondere alle specificità presenti nel settore individuando soluzioni compatibili con il loro grado di redditività. Convengono, pertanto, di introdurre una differenziazione degli incrementi salariali, come da tabelle qui in basso.

Si riportano di seguito le retribuzioni tabellari per il CCNL Energia e Petrolio e per il settore dell'industria Gas. Le differenziazioni salariali presenti non sono strutturali, ma contingenti.

Trattamento economico minimo CCNL Energia e Petrolio

LivelliMinimiC.R.E.A.Totale
1/53.058,24453,263.701,50
1/43.058,24362,613.610,85
1/33.058,24271,963.520,20
1/23.058,24181,313.429,55
1/13.058,2490,653.338,89
2/42.769,75271,973.041,72
2/32.769,75203,982.973,73
2/22.769,75203,982.905,73
2/12.769,7567,992.837,74
3/42.508,31243,722.752,03
3/32.508,31182,792.691,10
3/22.508,31121,862.630,17
3/12.508,3160,932.569,24
4/42.216,61213,572.430,18
4/32.216,61160,182.376,79
4/22.216,61106,792.323,40
4/12.216,6153,392.270,00
5/41.943,85181,332.125,18
5/31.943,851362.079,85
5/21.943,8590,662.034,51
5/11.943,8545,231.989,18
5/01.943,851.943,85
61.691,041.691,04

NOTA: ai lavoratori con qualifica di quadro viene attribuita una indennità di funzione pari a 190,00 euro per 14 mensilità, che fa parte integrante dei trattamenti economici.

Leggi anche: livelli CCNL energia e petrolio

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Trattamento Economico Complessivo (T.E.C.) del CCNL

Il Trattamento Economico Complessivo (T.E.C.) è costituito dal T.E.M. e dai trattamenti economici riconosciuti dal CCNL e comuni a tutti i lavoratori del settore. Per il livello nazionale include l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e rassicurazione contro la premorienza e l'invalidità permanente da malattia.

1. Trattamento Economico Minimo (T.E.M.)

Il Trattamento Economico Minimo (T.E.M.) è costituito dalla retribuzione tabellare (Minimo, CREA).

Le Parti convengono, con il presente rinnovo, l'adozione del modello contrattuale che prevede il meccanismo di adeguamento della retribuzione agli scostamenti inflattivi (confronto tra l'inflazione prevista e l'inflazione effettiva secondo il metodo di calcolo “ex ante”) in funzione degli scostamenti registrati nel tempo dall'indice dei prezzi al consumo armonizzato per I paesi membri della Comunità Europea, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati come calcolato dall'ISTAT.

Le decorrenze degli incrementi mensili del TEM stabilite dal presente CCNL potranno essere posticipate, con accordo sindacale aziendale, fino a un massimo di sei mesi in caso di crisi aziendale e di start-up. Il posticipo non potrà comunque superare la vigenza contrattuale.

2. Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.)

Le Parti convengono sulla necessità di introdurre l'elemento distinto della retribuzione (EDR). Tale elemento svolgerà, nel corso della vigenza contrattuale, il ruolo di ammortizzatore degli scostamenti inflattivi, come voce compensativa degli scostamenti negativi o positivi tra inflazione prevista e inflazione reale, permettendo di semplificare l'impatto delle verifiche e di avere certezza dei costi e dei trattamenti contrattuali previsti dal CCNL.

L'Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) è erogato per il numero di mensilità previste dal CCNL, secondo gli importi riportati nella tabella dedicata.

Le Parti si danno atto che, fatta eccezione per quanto sopra stabilito, hanno inteso definire tali Importi in senso omnicomprensivo e pertanto gli stessi non avranno riflessi su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti in genere, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'E.D.R. è riconosciuto negli importi definiti indipendentemente dalle assenze del lavoratore, nel corso del mese, salvo i casi che non comportino alcuna retribuzione in capo al datore di lavoro per l'intero mese.

Considerato che l'ISTAT pubblica una sola volta l'anno, a maggio, il consuntivo dell'anno precedente e le previsioni per l'anno in corso e successivi, la verifica degli eventuali scostamenti tra inflazione prevista e inflazione reale si opererà nel mese di giugno.

Le Parti concordano di procedere a un riallineamento degli scostamenti con le seguenti modalità e tempistiche:

  1. per il biennio 2019-2020, la verifica sarà effettuata nel giugno 2021 e l'adeguamento, nel caso di scostamenti nei singoli anni considerati superiori allo 0,5% sarà realizzato nel mese di luglio 2021.
    • a) prelevando dall'E.D.R. (fino a capienza) gli importi da inserire nel TEM nel caso di scostamenti positivi (inflazione superiore a quella prevista);
    • b) inserendo nell'E.D.R. gli importi scorporati dall'incremento del TEM previsto a luglio 2021, nel caso di scostamenti negativi (inflazione reale inferiore a quella prevista);
  2. Nel Giugno 2022, sarà effettuata la verifica con riferimento ai tre anni di vigenza contrattuale (2019 – 2020 – 2021) e, fatti salvi gli adeguamenti eventualmente già realizzati, secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1, le Parti definiranno un intervento complessivo di riallineamento.

Nell'ambito del negoziato per il successivo rinnovo del CCNL:

  • a) saranno regolati eventuali residui degli adeguamenti determinati da insufficienza capienza di E.D.R e incrementi del TEM;
  • b) sarà valutato alla luce degli andamenti settoriali presenti nel campo di applicazione del CCNL, dell'andamento inflattivo e del correlato importo dell'E.D.R., un eventuale incremento di tale voce retributiva.

Importi mensili dell'Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) alle diverse scadenze e valido per i trattamenti economici minimi del CCNL e del settore industria gas

LivelloE.D.R. dal 1.01.2021
113,80
212,45
311,32
410,00
58,77
67,63

Restano salvi i meccanismi previsti al punto 2 del presente articolo, e cioè:

  • Altri trattamenti demandati alla contrattazione collettiva nazionale;
  • Fondo di assistenza sanitaria integrativa (fasie);
  • Fondo di previdenza complementare (Fondenergia).

Trattamento Economico Complessivo (T.E.C.) – Aziendale

Sono ricompresi gli istituti previsti al punto c. Assetti contrattuali della Parte I, Sezione A, del presente CCNL, nella parte relativa alla contrattazione aziendale.

Le Parti concordano che l'incremento retribuito complessivo per il triennio 2019 – 2021 risulta pertanto costituito dalle seguenti tre componenti:

  1. incremento dei minimi;
  2. E.D.R.;
  3. Welfare contrattuale.

Le Parti convengono che i minimi retributivi mensili di cui al presente articolo vengono incrementati di euro 90,00, riparametrati per livello.

Tale incremento comprende l'adeguamento all'indice IPCA previsto da ISTAT per il periodo di vigenza contrattuale (3,03%), l'apprezzamento degli andamenti di settore presenti nel campo di applicazione del CCNL e dell'evoluzione del sistema di valutazione dell'apporto individuale (C.R.E.A).

Le Parti convengono che il valore dei minimi comprende anche i 6,00 euro residuali previsti nell'accordo nazionale del 3 giugno 2019.

Gli adeguamenti dei minimi, secondo le decorrenze indicate, saranno erogati con effetto dalla prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva sulla presente ipotesi di accordo:

  • 25,00 euro dal 1 ottobre 2019;
  • 35,00 euro dal 1 ottobre 2020;
  • 30,00 euro dal 1 luglio 2021;

In relazione al welfare contrattuale, le Parti convengono di potenziare la previdenza complementare privilegiando i lavoratori con minore anzianità aziendale, secondo le misure contenute nella parte X del presente CCNL.

Per il settore ingegneria e costruzioni, limitatamente ai primi 3 anni, l'ammontare del minimo di categoria e del livello di C.R.E.A. per il lavoratori assunti nelle categorie 6, 5, 4, sarà pari all'85,5% dei valori previsti.

Data la natura dell'attività e le caratteristiche professionali dei lavoratori ai quali può essere applicata tale previsione, si esclude la possibilità della applicabilità dì questa regolamentazione eccezionale al contratto di apprendistato.

Scatti di anzianità

Per ogni livello il CCNL Energia e Petrolio prevede anche un adeguamento di retribuzione periodico per anzianità di servizio, come riportato in tabella.

LivelloScatto di anzianità
124,94
222,44
320,97
418,75
516,47
614,23

Tabelle retributive settore Industria Gas

LivelliMinimiC.R.E.A.Totale
1/53.044,44425,763.470,20
1/43.044,44341,613.386,05
1/33.044,44255,463.299,90
1/23.044,44170,313.214,75
1/13.044,4485,153.129,59
2/42.757,25255,473.012,72
2/32.757,25191,482.948,73
2/22.757,25127,982.885,23
2/12.757,2563,992.821,24
3/42.497,00228,222.725,22
3/32.497,00171,292.668,29
3/22.497,00114,362.611,36
3/12.497,0057,432.554,43
4/42.206,61200,572.407,18
4/32.206,61150,182.356,79
4/22.206,61100,292.306,90
4/12.206,6150,392.257,00
5/41.935,08170,332.105,41
5/31.935,08128,002.063,08
5/21.935,0885,162.020,24
5/11.935,0842,831.977,91
5/01.935,081.935,08
61.683,411.683,41

Con il prossimo rinnovo contrattuale il settore dell'industria Gas verrà ricondotto alla retribuzione tabellare del CCNL Energia e Petrolio, con l'annullamento delle differenziazioni salariali previste a tutt'oggi:

  • Con decorrenza 1 gennaio 2022: riconoscimento del 50% del differenziale salariale sulla retribuzione tabellare;
  • Con decorrenza l luglio 2023: riconoscimento del restante (5O%).

Qualora si verificassero mutamenti di scenario tali da ripresentare motivazioni, strutturali o contingenti, che rendano opportuno un riesame della presente determinazione, le Parti si incontreranno tempestivamente dando seguito al necessario confronto.

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