TFR CCNL Energia Petrolio: Come funziona (Art. 52)

Il lavoratore, in ogni caso di risoluzione del rapporto, ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, secondo le disposizioni di cui alla legge 29.5.1982 n. 297.

La retribuzione annua utile per la determinazione dell’accantonamento TFR da effettuare ai sensi
della suddetta legge è composta esclusivamente da:

  • minimo di livello;
  • livello di C.R.E.A.;
  • ex scatti di anzianità non assorbibili;
  • assegni ad personam;
  • indennità di funzione compenso per lavoro discontinuo;
  • le maggiorazioni per il lavoro in turno (art. 25);
  • i compensi per l’uscita dal turno (art. 26);
  • la voce Edr ex turni;
  • eventuali altri elementi retributivi aziendali per i quali sia prevista espressamente la computabilità ai fini del T.F.R..
  • Edr ex art. 36 CCNL 22 gennaio 2013.

Leggi anche: tabelle retributive CCNL Energia e Petrolio

Per quanto riguarda il trattamento in caso di morte, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge (art. 2122 del Codice Civile).

Le Parti si danno atto che le procedure per la corresponsione delle anticipazioni previste dalla legge 29.5.1982 n. 297 saranno comunicate in sede aziendale.