Trattamento economico minimo (TEM)
Il contratto collettivo nazionale gomma plastica individua i minimi retributivi per il periodo di vigenza contrattuale intesi quale trattamento economico minimo (TEM) la cui variazione avverrà — secondo le regole condivise,
per norma o prassi – in funzione degli scostamenti registrati nel tempo dall’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi membri della Comunità europea, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati come calcolato dall'ISTAT.
Dal 1° gennaio 2021 i minimi retributivi sono fissati per ciascun livello del CCNL gomma plastica nella seguente tabella:
Livelli | Dal 1/1/2022 |
I | 1.444,57 |
H | 1.606,82 |
G | 1.684,95 |
F | 1.808,12 |
E | 1.856,16 |
D | 1.934,23 |
C | 1.958,84 |
B | 1.984,90 |
A | 2.104,00 |
Q | 2.234,58 |
I minimi di cui alla tabella sopra riportata sono comprensivi degli aumenti retributivi riconosciuti nelle misure ed alle scadenze che seguono:
Livelli | Dal 1/1/2022 |
I | 24,77 |
H | 27,55 |
G | 28,89 |
F | 31,00 |
E | 31,82 |
D | 33,16 |
C | 33,58 |
B | 34,03 |
A | 36,07 |
Q | 38,31 |
Le parti concordano che, ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2023- 2025 la nuova retribuzione media di riferimento sarà pari a € 1.907,00 lordi mensili.
Trattamento economico complessivo (TEC)
Le parti individuano quale trattamento economico complessivo (TEC) le voci di seguito indicate secondo le specifiche previsioni del contratto collettivo:
1) Trattamento economico minimo (TEM)
2) Scatti di anzianità
3) Indennità sostitutiva del premio di risultato
4) Maggiorazioni e altre voci/indennità contrattuali
5) Contribuzione Fondo di previdenza complementare
6) Contribuzione Fondo di assistenza sanitaria
Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: definizioni e maggiorazioni
Lavoro straordinario è quello prestato oltre la durata dell'orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge.
Lavoro notturno:
- per i lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) di cui all'art. 4, è quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi tra le 20 e le 8 antimeridiane;
- per i lavoratori di cui al Gruppo 3) dell'art. 4, è quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
Lavoro festivo è quello effettuato nella giornata destinata al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui ai punti b) e c) dell'art. 15.
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sui riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; in caso contrario, il lavoro disposto in tale giorno
darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo e straordinario festivo.
Le maggiorazioni per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
- lavoro straordinario diurno feriale:
- 18% dalla 41a alla 48a ora settimanale 1
- 25% per la 49a ora
- 35% per le successive
- 50% lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi
- lavoro straordinario festivo e domenicale:
- 50% dalla 41a alla 48a ora settimanale
- 70% per le ore successive
- 25% lavoro domenicale con riposo compensativo
- lavoro notturno non compreso in turni avvicendati:
- 30% lavoratori di cui al Gruppo 3) dell'art. 4
- 50% lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell'art. 4
- lavoro straordinario notturno compreso in turni avvicendati
- 28% dalla 41a alla 48a ora settimanale
- 60% per la 49a ora
- 75% per le ore successive
- lavoro straordinario notturno non compreso in turni avvicendati dalla 41a alla 48a ora settimanale
- 30% lavoratori di cui al Gruppo 3) dell'art. 4
- 50% lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell'art. 4
- 60% per la 49a ora
- 75% per le ore successive
- lavoro effettuato in turni avvicendati:
- 4% turni diurni
- 28% turno notturno
Per ogni turno notturno prestato nell'ambito dei turni avvicendati di cui al unto 7) del comma 4 del presente articolo verrà inoltre corrisposta una indennità nelle seguenti misure:
Livello | Lavoratori turnisti | Lavoratori turnisti addetti a 18 0 più turni avvicendati di 8 ore |
Q | 15,61 | 16,22 |
A | 14,44 | 15,04 |
B-C-D | 12,95 | 13,54 |
E-F | 11,95 | 12,53 |
G | 11,48 | 12,05 |
H | 10,97 | 11,54 |
I | 10,38 | 10,96 |
Tale indennità sarà riproporzionata all’effettiva prestazione svolta nell’ambito del turno previsto.
Scatti di anzianità (Art. 23)
Per ogni biennio di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), verrà riconosciuto un aumento retributivo in cifra fissa il cui
importo è pari a:
Livello | € |
Q | 20,14 |
A | 18,59 |
B-C-D | 16,53 |
E-F | 13,94 |
G | 13,43 |
H | 11,88 |
I | 10,33 |
Il numero massimo maturabile di tali scatti è di 5.
Gli stessi hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza.
Tale importo sarà diviso per il valore dello scatto di anzianità corrispondente al nuovo livello.
Il quoziente indicherà il numero intero e la frazione di scatti di anzianità già maturati dal lavoratore e, per differenza con il totale degli scatti previsti dal presente articolo, il numero intero e la frazione di scatti di anzianità da maturare.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.
Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o da maturare.