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Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, colf e badanti (conviventi e non conviventi).

CCNL Colf Badanti in vigore

TitoloCCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico
SettoreCommercio
ContraentiCONFIMITALIA (aderente CIU); SNALP (aderente CONFSAL); CONFAEL
Data stipula13/12/2021
Codice alfanumerico (CNEL ID)H50X
Data scadenza contrattuale31/12/2024
PDF CompletoScarica contratto PDF

Premessa

Il presente C.C.N.L. disciplina in maniera unitaria il rapporto di lavoro domestico, con estensione a tutto il territorio nazionale.

Il contratto si applica agli assistenti familiari (badanti, babysitter, colf ed altri profili professionali di cui al presente C.C.N.L.), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto di lavoro domestico.

Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata dall'Accordo Europeo di Strasburgo del 24.11.1969, n. 68, sul “Collocamento alla Pari”, ratificato con la legge 18.5.1973, n. 304.

Unilateralità della presente disciplina contrattuale

Le norme della presente disciplina collettiva nazionale sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, unitarie e correlate fra di loro; non sono quindi cumulabili con altro trattamento, e sono ritenute dalle parti complessivamente più favorevoli rispetto ad ogni disposizione contrattuale e normativa vigente in materia.

Condizioni di miglior favore

Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti “ad personam”.

Mansioni Lavoro Domestico

Per conoscere le mansioni previste dal contratto passa alla pagina dedicata ai livelli del CCNL lavoro domestico, colf e badanti.

Festività

Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente. Esse attualmente sono:

  • 1° gennaio
  • 6 gennaio
  • Lunedì di Pasqua
  • 25 aprile
  • 1° maggio
  • 2 giugno
  • 15 agosto
  • 1° novembre
  • 8 dicembre
  • 25 dicembre
  • 26 dicembre
  • S. Patrono.

In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.

Per il rapporto ad ore le festività verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata a 1/6 dell'orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.

In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.

In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività.

Ferie e permessi

Ferie

Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.

Ai fini del computo la settimana lavorativa, indipendentemente dalla effettiva distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato.

I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.

Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie da giugno a settembre; resta comunque ferma la possibilità di un diverso accordo.

A norma dell'art. 10 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane per ogni anno di servizio. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.

Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 8, deve aver luogo per almeno due settimane entro l'anno di maturazione e, per il periodo residuo, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto, per ciascuna giornata, ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio, per il periodo delle ferie spetta, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.

Il lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più i lungo di quello sopra previsto e finalizzato a un rimpatrio non definitivo, su sua richjesta e in deroga a quanto previsto al comma 4, può concordare con il datore di lavoro di accumulare detto periodo, ma nell'arco massimo di un biennio.

In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.

Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.

Il godimento delle ferie non pregiudica e non interrompe la maturazione di tutti gli istituti contrattuali.

L'eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento delle ferie per l'intera sua durata.

Chiarimento a verbale

I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Permessi

Il lavoratore ha diritto a permessi individuali retribuiti per l'effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, se coincidenti, anche parzialmente, con l'orario di lavoro.

I permessi spettano nella misura di seguito indicata:

  • al lavoratore convivente: 16 ore annue, ridotte a 12 per i lavoratori di cui all'art. 14, comma 2;
  • al lavoratore non convivente con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue, con la precisazione che tali ore saranno riproporzionate in ragione dell'orario di lavoro prestato.

Il lavoratore, inoltre, potrà richiedere e fruire, nei tempi e nelle modalità concordate con il datore di lavoro, di permessi non retribuiti.

Il lavoratore colpito da comprovato decesso di familiari, conviventi o parenti entro il 2° grado, ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.

Il lavoratore che diventa papà, adotta oppure ottiene in affidamento un bambino o una bambina, ha diritto di ottenere il congedo di paternità, se richiesto anche facoltativo, e la retribuzione nella misura prevista dalla normativa vigente.

AI lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.

In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio.

Malattia

In caso di malattia, il lavoratore dovrà avvertire il datore di lavoro entro l'orario contrattualmente previsto per l'inizio della prestazione lavorativa, salvo cause di forza maggiore o di obbiettivi impedimenti.

Il lavoratore dovrà farsi rilasciare il certificato medico entro il giorno successivo all'inizio della malattia e dovrà far pervenite lo stesso al datore di lavoro, nei due giorni successivi al rilascio, con ogni mezzo di trasmissione ritenuto idoneo (pec, e-mail, raccomandata a.r., whatsapp).

Per il lavoratore convivente non è necessario l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Il lavoratore, qualora la malattia intervenga nei periodi nei quali non sia presente nell'abitazione del datore di lavoro, dovrà far pervenite allo stesso, nei due giorni successivi al rilascio, il certificato medico con ogni mezzo di trasmissione ritenuto idoneo (pec, e-mail, raccomandata a.r., telegramma, whatsapp).

In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:

  • a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
  • b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
  • c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'accertamento.

I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente autorità sanitaria.

Durante i periodi indicati nei precedenti commi decorre, in caso di malattia, la retribuzione globale di fatto per un massimo di otto, dieci, quindici giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui alle lettere a), b) e c), nella seguente misura:

  • fino al terzo giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
  • dal quarto giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.

Per i lavoratori conviventi restano salve le condizioni di miglior favore, previste/dalla normativa a livello territoriale.

Il lavoratore convivente che si ammala e che, in forza del rapporto di lavoro, usufruisce della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, perde tale diritto nel solo caso in cui sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore si ammali durante i periodi di prova o di preavviso, gli stessi devono intendersi sospesi.

Orari di lavoro

La durata ordinaria dell'orario di lavoro è quella pattuita fra le parti e comunque, fatto salvo quanto disposto al comma 2, con un massimo di:

  • a) 10 ore giornaliere, non consecutive e con interruzioni, come regolate al comma 8, che possano garantire perlomeno un ristoro e, comunque, un effettivo recupero delle energie psicofisiche, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
  • b) 8 ore giornaliere, non consecutive e con interruzioni, come regolate al comma 8, che possano garantire perlomeno un ristoro e, comunque, un effettivo recupero delle energie psicofisiche, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.

I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B Super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato, o da altri Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario di lavoro fino a 30 ore settimanali.

Per i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli sopra specificati l’orario di lavoro potrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:

  • a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
  • b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
  • c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.

A detti lavoratori si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto e dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura.

Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l'orario effettivo di lavoro concordato nell'atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate
temporalmente all'interno della tipologia di articolazione dell'orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall'art. 15.

L'assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l'orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell'ambito delle articolazioni orarie individuate nello stesso comma 2.

Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell'orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.

Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22,00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere, durante il quale potrà uscire dall'abitazione del datore di lavoro, fatta salva la finalità, in tale intervallo, di recuperare effettivamente le energie psicofisiche.

È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.

La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti.

Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 10 e 11, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto dall'art. 15.

Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.

AI lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito.

Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell'assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite sulla base delle tabelle retributive inerente le indennità di vitto e alloggio di cui all'art. 36, qualora spettanti.

Lavoro straordinario

Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.

È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all'art. 14, comma 1, lett. a) e b), salvo che il prolungamento sia preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.

Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:

  • del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
  • del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
  • del 60% in una delle festività indicate nell'art. 16 o nella giornata di domenica.

In caso di professione di una religione che preveda la solennizzazione in giornata diversa dalla domenica, tale giornata sarà assoggetta alla disciplina del lavoro domenicale.

Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%.

Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.

In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta occasionalità e casualità.

Tabelle retributive Colf e Badanti

Consulta i minimi salariali previsti dal contratto badanti e colf passando alle tabelle retributive del CCNL Lavoro Domestico.

Tredicesima

Spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio, come chiarito nelle note a verbale apposte in calce al presente contratto, da corrispondere in occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre.

Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli Enti preposti.

Trattamento di fine rapporto (TFR)

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) calcolato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche ed, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5.

Le quote annue accantonate sono incrementate a norma dell'art. 1, comma 4, della indicata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall'Istat, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.

I datori di lavoro anticiperanno, a semplice richiesta del lavoratore, con ogni mezzo di comunicazione e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.

L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26esimi per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.

Per i periodi di servizio precedenti il 29 maggio 1982 l'indennità di anzianità è determinata come segue:

  1. Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore:
    • per l'anzianità maturata prima del 1 maggio 1958:
      • al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per ogni anno d'anzianità;
      • al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;
    • per l'anzianità maturata dopo l'1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:
      • al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità;
      • al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;
    • per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:
      • al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità
      • al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.
  2. Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
    • per l'anzianità maturata prima del 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;
    • per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d'anzianità;
    • per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;
    • per l'anzianità maturata dall’ 1.1.1980 al 29.5.1982: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.

Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell'ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R.

Ai fini del computo del TFR, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per sei l'importo della retribuzione media settimanale o per ventisei l'importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982.

Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.

Notizie e articoli dal CCNL Colf e Badanti

La lettura di questi contenuti è fornita a puro titolo informativo. La proprietà intellettuale del contratto nazionale è pienamente in capo alle Parti sottoscrittrici. È consigliabile rivolgersi a un professionista, uno studio legale, una sigla sindacale o un’associazione di categoria per un parere più completo in materia. Disclaimer

CCNL Colf e Badanti – Domande frequenti

Cosa prevede il contratto da Colf?

Il contratto per colf e badanti stabilisce mansioni, orari di lavoro, ferie, retribuzione e tutti gli altri diritti e doveri della professione. Leggi le informazioni più importanti all'interno di questa pagina o scarica il contratto del lavoro domestico in vigore.

Quanto guadagna una colf per 25-30 ore settimanali?

I minimi tabellari previsti dal contratto nazionale del lavoro colf e badanti fissano il salario base più altre voci della retribuzione. Consulta le tabelle aggiornate sul nostro sito.

Quali sono gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Colf Badanti?

Spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale. Il numero massimo dei bienni è fissato in 10.

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