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Il salario minimo (minimi retributivi) sono fissati nelle Tabelle A, B, C, D, E, G, H, I o L allegate al presente Contratto e devono essere rivalutati annualmente ai sensi del successivo articolo 38.

Valori Decorrenti dall’1 gennaio 2022 (saranno oggetto di rivalutazione come indicato dall’articolo 38, con decorrenza dal mese di gennaio 2023).

Si precisa che la Tabella L decorre dall’1 ottobre 2021.

Leggi anche: livelli CCNL lavoro domestico, colf e badanti.

Retribuzione minima lavoratori conviventi (tabella A)

LivelliValori mensiliIndennità
A645,50
A Super762,88
B821,56
B Super880,24
C938,94
C Super997,61
D1.173,65173,55
D Super1.232,33173,55

Retribuzione lavoratori conviventi ad orario ridotto (tabella B)

LivelliValori mensili
B586,83
B Super616,18
C680,71

Retribuzione lavoratori non conviventi (tabella C)

LivelliValori orari
A4,69
A Super5,53
B5,86
B Super6,22
C6,57
C Super6,93
D7,99
D Super8,33

Retribuzione minima assistenza e presenza notturna (tab. D-E)

LivelliAssistenza (valori mensili)Presenza (valori mensili)
Livello Unico677,78
B Super1.012,27
C Super1.147,24
D Super1.417,21

Retribuzione minima lavoratori art. 14 (tab. G)

Si veda art. 14 – orario di lavoro.

LivelliValori orari
C Super7,45
D Super8,98

Indennità Baby sitter fino al 6′ anno del bambino (tabella H)

LivelliValori mensiliValori mensili lavoratori tab. BValori orari
B Super115,7681,100,70

Indennità addetto a più persone non autosufficienti (tabella I)

LivelliValori mensiliValori orari
C Super100,000,58
D Super100,000,58

Indennità lavoratori certificati UNI11766 (tabella L)

LivelliValori mensili
B8,00
B Super10,00
C Super10,00

Indennità vitto e alloggio (tabella F)

LivelliPranzo e colazioneCenaAlloggioTotale indennità
B Super1,961,961,695,61

Retribuzione e prospetto paga

(art. 34) Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, predispone un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, sottoscritta dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, sottoscritta dal lavoratore.

La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:

  • a) retribuzione minima contrattuale di cui all'articolo 35, comprensiva per i livelli D e D Super di uno specifico elemento denominata indennità di funzione;
  • b) eventuali scatti di anzianità di cui all'articolo 37;
  • c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
  • d) eventuale superminimo.

Sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, l'assistente familiare inquadrata nel profilo B Super, lett. b) (baby sitter) avrà diritto a percepire, oltre al minimo retributivo di cui all'articolo 35, anche l'indennità mensile di cui alla successiva Tabella H). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.

AI lavoratore inquadrato nel livello C Super) o D Super) addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente, è altresì dovuta l'indennità mensile nella misura di cui alla Tabella I). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.

Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior favore “ad personam” non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali.

Il datore di lavoro deve rilasciare un'attestazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno; l'attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

AI lavoratore inquadrato nei livelli B, B Super, C Super e D super in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica Uni 11766:2019 in corso di validità, è dovuta l'indennità mensile di cui alla Tabella L). Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore.

Peri lavoratori conviventi inquadrati nel profilo D Super, tale indennità è assorbita da quella di funzione di cui alla Tabella A.

Nota a verbale

Allo scadere della validità della certificazione di qualità di cui alla Norma Tecnica UNI 11766:2019 l'indennità di cui alla Tabella L non sarà più dovuta. Ai fini del diritto a detta indennità, è onere del lavoratore consegnare al datore di lavoro copia della certificazione di qualità, eventualmente anche laddove fosse conseguita in corso di rapporto di lavoro.

Tale indennità sarà dovuta decorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del presente Contratto.

Vitto e alloggio

(art. 36) L'ambiente di lavoro non deve recare pregiudizio all'integrità fisica e morale del lavoratore; il vitto dovuto deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente nonché adeguata per quantità e qualità.

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.

I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente contratto e devono essere rivalutati annualmente ai sensi del successivo articolo 38.

Scatti di anzianità

(art. 37) A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.

  1. A partire dall’1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo.
  2. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.

Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.

Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio

(art. 38) Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati dal presente contratto, sono aggiornati, da parte della Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo di cui all'articolo 45, secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'Istat al 30 novembre di ogni anno.

La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni.

Dopo la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall' ISTAT con riferimento alle retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% peri valori convenzionali del vitto e dell'alloggio.

Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito dalle Parti.

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