Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le ferie, la tredicesima e la quattordicesima saranno corrisposte e frazionate per 365 esimi, sulla base di quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.
Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore il TFR previsto dal presente CCNL salvo che sia stato corrisposto unitamente alle retribuzioni correnti, alle normali scadenze di paga.
In alternativa a quanto precede è facoltà dell’azienda adottare un periodo di paga diverso da quello mensile.