Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all’art. 7 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario.
È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 250 ore, in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecniche e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o al servizio;
- eventi particolari come mostre, campagne, concorsi, progetti, gare, ecc. con termini vincolanti di scadenza.
Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del predetto limite delle 250 ore.
Previo accordo con il lavoratore una quota non superiore al 50% del monte ore previsto dal precedente punto 2, potrà confluire nella Banca delle ore, al netto della maggiorazione economica oraria, che sarà liquidata al lavoratore di volta in volta.
Il lavoratore non può prestare lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:
- lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali): 20%
- lavoro straordinario diurno feriale (oltre all’ottava ora settimanale): 25%
- lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali): 45%
- lavoro straordinario notturno (oltre all’ottava ora settimanale): 50%
- lavoro straordinario festivo: 65%
- lavoro straordinario festivo notturno: 75%
Le ore di lavoro ordinario prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 20% sulla quota oraria della normale retribuzione, ai sensi dell’art.18 c.2 del presente CCNL Multiservizi.
Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
Le maggiorazioni per il lavoro straordinario verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione di cui all’art.26 del presente contratto.
Il lavoro straordinario notturno è quello prestato tra le ore 24:00 e le ore 6:00. Non è considerato lavoro straordinario quello svolto di notte nel normale orario di lavoro da lavoratori adibiti a servizi notturni.