Trattamento di fine rapporto TFR (Art. 52) – CCNL Multiservizi

Determinazione del TFR

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 del Codice Civile e dalla Legge n.297/1982.

Gli istituti da prendere a base per la determinazione annua del trattamento di fine rapporto sono di seguito tassativamente elencati, purché effettivamente riconosciuti al lavoratore:

  • minimo tabellare conglobato;
  • superminimi e aumenti di merito corrisposti in modo continuativo e non occasionale;
  • indennità di turno corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
  • indennità di maneggio denaro corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
  • tredicesima e quattordicesima;

Richiesta di anticipazione

Ai sensi dell’art.2120 del Codice Civile e della Legge n.68/2000, la richiesta di anticipazione di un importo non superiore al 70% del TFR maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di servizio in azienda, deve essere giustificata dalla necessità di:

  • eventuali spese sanitarie per terapie, protesi e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
  • spese per il matrimonio per sé o per i figli, documentato con atto pubblico.

Le richieste potranno essere accolte annualmente entro i limiti del cinquanta per cento del numero totale dei dipendenti. Quale condizione di miglior favore, di cui all’art.4 della Legge n.297/1982, l’anticipazione potrà essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per:

  • significative ristrutturazioni apportate alla prima casa di abitazione del lavoratore, purché idoneamente documentate;
  • acquisto o costruzione della prima casa mediante partecipazione ad una cooperativa, purché il lavoratore
  • produca all’azienda il verbale di assegnazione ovvero, in mancanza di questo:
    • l’atto costitutivo della cooperativa;
    • la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il socio ha versato o deve versare l’importo richiesto per la costruzione sociale;
    • la dichiarazione del socio dipendente di far pervenire all’azienda il verbale di assegnazione;
    • l’impegno a restituire la somma ricevuta, anche con ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota;
  • sostenere le spese durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'art.5 del D.Lgs.n.151/2001 (astensione obbligatoria e facoltativa) e per la formazione, di cui agli artt.5 e 6 della Legge n.68/2000 (l’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo).

Corresponsione del TFR

Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, non oltre i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza del termine di 60 giorni suindicato, un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.

L’importo così determinato s’intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.