Al lavoratore non mobile comandato in trasferta, oltre al rimborso dell’importo delle spese di viaggio e delle altre spese eventualmente sopportate per conto dell’Azienda, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera il cui importo sarà fissato da regolamento aziendale.
Se al lavoratore non mobile verranno attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e relative spese saranno a carico dell’azienda.
Al lavoratore non mobile che, senza giustificato motivo, non accetta la trasferta, l’azienda deve contestare per iscritto la mancanza, come previsto dal successivo art. 49.
In caso di mancata risposta nei termini previsti o di giustificazioni addotte non ritenute valide da parte del lavoratore, la società può procedere al licenziamento, come previsto dallo stesso art. 49, lettera e IV. Il lavoratore licenziato avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed all’indennità sostitutiva del preavviso.