Condividi CCNL

Condividi link via social

O copia link

Struttura della retribuzione (Art. 92)

La struttura della retribuzione del presente personale si compone delle seguenti voci:

  • a) trattamento fondamentale:
    • stipendio tabellare corrispondente all’area di inquadramento;
    • retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
    • differenziale economico di professionalità secondo la nuova disciplina di cui al CAPO II del Titolo III (Ordinamento professionale), ove acquisito, a cui si applicano i medesimi effetti previsti dagli effetti dei nuovi stipendi;
    • assegno personale, ove acquisito;
    • indennità professionale specifica, ove spettante, di cui alla tabella J;
    • indennità di specificità infermieristica, ove spettante;
    • indennità tutela del malato e promozione della salute, ove spettante;
    • indennità di funzione di parte fissa;
    • indennità di coordinamento, ad esaurimento, di cui all’art. 21, commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018.
  • b) trattamento accessorio, ove spettante:
    • a) indennità correlate alle condizioni di lavoro (Indennità di turno e di servizio notturno, Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi, Indennità di rischio radiologico, bilinguismo, indennità di polizia giudiziaria);
    • b) premi correlati alla performance organizzativa o individuale;
    • c) pronta disponibilità;
    • d) compensi per lavoro straordinario;
    • e) indennità di funzione di parte variabile.

Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 75 del CCNL del 21.5.2018 (Struttura della retribuzione) e l’art. 11 del CCNL 11.7.2019 (Struttura della retribuzione).

Struttura della retribuzione dell’area del personale di elevata qualificazione (Art. 93)

La struttura della retribuzione del presente personale si compone delle seguenti voci:

  • a) trattamento fondamentale:
    • stipendio tabellare del trattamento economico tabellare del personale di elevata qualificazione;
    • retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
    • indennità di posizione di parte fissa;
    • indennità professionale specifica, ove spettante;
    • indennità di specificità infermieristica, ove spettante;
    • indennità tutela del malato e promozione della salute, ove spettante.
  • b) trattamento accessorio, ove spettante:
    • indennità di posizione di parte variabile;
    • indennità correlate alle condizioni di lavoro (Indennità di rischio radiologico, bilinguismo, indennità di polizia giudiziaria);
    • premi correlati alla performance organizzativa o individuale;
    • pronta disponibilità ai sensi dell’art. Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione;
    • compensi per lavoro straordinario ai sensi dell’art. Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione;

Retribuzione e sue definizioni (Art. 94)

La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.

Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:

  • a) retribuzione mensile: costituita dal valore economico dello stipendio tabellare mensile previsto per la posizione di ingresso per ciascuna area.
  • b) retribuzione base mensile: costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a) e dai differenziali economici di professionalità;
  • c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla lettera b), dalla retribuzione individuale di anzianità, dall’indennità di posizione o indennità di funzione e da altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo comunque denominati corrisposti per tredici mensilità;
  • d) retribuzione globale di fatto annuale: costituita dall’importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell’anno di riferimento non ricomprese nella lettera c); sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta o come equo indennizzo.

La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26.

La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all’art. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 il valore del divisore è fissato in 151.

Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 37 del CCNL del 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999 (Retribuzione e sue definizioni).

Struttura della busta paga (Art. 95)

Al dipendente deve essere consegnata mensilmente una busta paga, in cui devono essere distintamente specificati: la denominazione dell’azienda, l’area e il profilo di appartenenza del lavoratore, il codice fiscale, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l’importo dei singoli elementi che concorrono a formularla
(stipendio, retribuzione individuale di anzianità, eventuali indennità, straordinario, turnazione, ecc.) e l’elencazione delle trattenute di legge e di contratto (ivi comprese le quote sindacali) sia nell’aliquota applicata che nella cifra corrispondente. All’interno della busta paga sono evidenziate anche le ore accantonate in applicazione dell’art. banca delle ore.

In conformità alle normative vigenti, resta la possibilità del lavoratore di avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate.

L’azienda adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 38 del CCNL del 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999.

Incrementi degli stipendi tabellari (Art. 97)

Il trattamento economico tabellare come definito dall’art. 76 del CCNL del 21 maggio 2018, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A con le decorrenze ivi previste.

Gli importi annui dei trattamenti economici tabellari delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalla allegata tabella B.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 78 (Elemento perequativo) del CCNL 21 maggio 2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella allegata tabella C.

Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art.1, comma 440, lett. a) della legge n. 145/2018.

Effetti dei nuovi stipendi (Art. 98)

Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità di cui all’art. 68, comma 7 del CCNL 21 maggio 2018 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), sulle ritenute assistenziali
e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda il lavoro straordinario gli incrementi previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle hanno effetto a decorrere dall’anno successivo quello di sottoscrizione del presente CCNL.

I benefici economici risultanti dalla applicazione degli incrementi degli stipendi tabellari sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.

Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale (Art. 99)

Gli stipendi tabellari del nuovo sistema di classificazione professionale, per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono indicati nell’allegata tabella D.

Per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono inoltre indicati, nell’allegata tabella E, il numero massimo di differenziali attribuibili ed il valore annuo lordo per 13 mensilità di ogni differenziale, in corrispondenza di ciascuna area.

Tale numero massimo è relativo a tutto il periodo in cui permane l’inquadramento nella medesima area. Ai fini del conteggio del suddetto numero massimo, si tiene conto dei differenziali attribuiti, in prima applicazione, ai sensi del comma 3, lett. b).

A decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo quello di sottoscrizione del presente CCNL, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la tabella F di corrispondenza tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione:

  • a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1;
  • b) del numero dei differenziali indicato in tabella F, valorizzati in base ai valori annui lordi stabiliti al comma 2;
  • c) dell’assegno personale di cui ai commi 6 e 7, ove attribuito2;

Con la stessa decorrenza di cui al comma 3, cessano di essere corrisposti:

  • a) il valore comune della ex indennità di qualificazione professionale;
  • b) le fasce retributive previste nell’ambito del previgente sistema di classificazione professionale.

Per quanto concerne l’indennità professionale specifica, si applica quanto previsto dall’art. indennità professionale specifica.

Al personale di cui al comma 3, inquadrato nelle aree degli assistenti, degli operatori e del personale di supporto è attribuita, a titolo di assegno ad personam, non riassorbibile, erogato per tredici mensilità, la differenza, se positiva, tra b) ed a):

  • a. trattamento economico in godimento costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e fasce retributive per tredici mensilità, nei nuovi valori di cui all’allegata tabella C;
  • b. nuovo trattamento economico costituito da stipendio tabellare della nuova area di inquadramento e valore complessivo dei differenziali attribuiti in prima applicazione ai sensi del comma 3, lett. b) per tredici mensilità.

Al personale di cui al comma 3, inquadrato nell’area dei professionisti sanitari e dei funzionari, è attribuita, a titolo di assegno ad personam, non riassorbibile, erogato per tredici mensilità, la differenza, se positiva, tra b) ed a):

  • a. trattamento economico in godimento costituito da stipendio tabellare e fasce retributive, nei nuovi valori di cui all’allegata tabella C per tredici mensilità, considerati al netto del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale;
  • b. nuovo trattamento economico costituito da stipendio tabellare della nuova area di inquadramento e valore complessivo dei differenziali attribuiti in prima applicazione ai sensi del comma 3, lett. b) per tredici mensilità.

Per il personale l’indennità di funzione già in godimento per incarichi di “organizzazione” e “professionale” è incrementata di Euro 930.

A seguito dell’applicazione del comma 8 e con la medesima decorrenza ivi indicata è attribuito un livello di complessità medio o elevato sulla base dei seguenti criteri basati sul valore rivalutato degli incarichi in essere:

  • a) è attribuito il livello di complessità medio se il valore dell’indennità di funzione, come rivalutato ai sensi del comma 8, è compreso tra il minimo ed il massimo di tale fascia di complessità;
  • b) è comunque attribuito il livello di complessità medio, anche se il valore dell’indennità di funzione, come rivalutato ai sensi del comma 8, è inferiore al minimo previsto per tale livello di complessità; in tal caso, il valore rivalutato dell’incarico viene allineato al valore corrispondente alla parte fissa della complessità media e non è attribuita la indennità di funzione di parte variabile;
  • c) è attribuito il livello di complessità elevato se il valore dell’indennità di funzione, come rivalutato ai sensi del comma 8, è compreso tra il minimo ed il massimo di tale fascia di complessità.

Nei casi previsti dal comma 9, lettere a) e c), sono attribuiti:

  • un valore di Indennità di funzione parte fissa in misura pari ai valori previsti per la tipologia di incarico attribuito;
  • un valore di indennità di funzione parte variabile in misura pari alla differenza, se positiva, tra il valore complessivo del precedente incarico rivalutato ai sensi del comma 8 ed il valore della nuova indennità di funzione di parte fissa; in caso di differenza nulla o negativa l’indennità di funzione parte variabile non è attribuita.

Trattamento economico tabellare del personale di elevata qualificazione (Art. 100)

La retribuzione tabellare relativa alla nuova area del personale di elevata qualificazione è stabilita in un importo annuo lordo complessivo pari a 35.000 euro, comprensivo di tredicesima mensilità.

Essa assorbe l’eventuale maturato economico in godimento derivante da precedenti fasce economiche, il differenziale economico di professionalità ed eventuali assegni personali.

Per la retribuzione relativa all’incarico di posizione conferito si applica l’art. istituzione e graduazione degli incarichi di posizione.

Stipendi tabellari delle nuove Aree – Tabella D

AreaNuovo stipendio tabellare(1)
Area de i PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI23.298,93
Area de gli ASSISTENTI21.437,79
Area de gli OPERATORI20.105,34
Area del PERSONALE DI SUPPORTO19.039,05
(1) Decorrente dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale

Valori annui dei differenziali stipendiali e numero massimo di differenziali attribuibili – Tabella E

AreaValore annuo
lorda differenziale
stipendiale
Numero massimo
di differenziali
attribuibili
Are a dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI1.000,007
Are a degli ASSISTENTI850,007
Are a degli OPERATORI600,006
Are a del PERSONALE DI SUPPORTO500,006

Indennità di specificità infermieristica – Tabella H

AreaDal 1.1.2021
Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e de i FUNZIONARI(1)72,79
Area degli ASSISTENTI(2)66,97
Area degli OPERATORI(3)62,81

(1) L'indennità è corrisposta ai seguenti profili: Infermiere, Infermiere pediatrico, Infermiere senior, Infermiere pediatrico senior.
(2) L'indennità è corrisposta ai seguenti profili: Infermiere generico o psichiatrico con un anno di corso senior, Puericultrice senior.
(3) L'indennità è corrisposta ai seguenti profili: Infermiere generico, Infermiere psichiatrico con un anno di corso, Puericultrice.

Indennità tutela del malato e promozione della salute – Tabella I

AreaDal 1.1.2021
Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI41,10
Area degli ASSISTENTI37,81
Area degli OPERATORI35,46

Indennità professionale specifica – Tabella J

AreaProfiloValore annuo
Professionisti della salute e funzionariTecnico sanitario di radiologia medica1.239,50
Professionisti della salute e funzionariCollaboratore professionale sanitario senior: Tecnico sanitario di radiologia
medica
1.239,50
Professionisti della salute e funzionariCollaboratore professionale sanitario senior: Infermiere senior – Infermiere pediatrico senior – ex Operatore professionale dirigente – Assistente sanitario – Ostetrica433,82
Professionisti della salute e funzionariInfermiere – Infermiere pediatrico – Assistente sanitario – Ostetrica433,82
AssistentiInfermiere generico e psichiatrico con un anno di corso senior764,36
AssistentiPuericultrice senior640,41
AssistentiMassofisioterapista – Massaggiatore senior516,46
AssistentiOperatore tecnico coordinatore483,40
OperatoriInfermiere generico e psichiatrico con un anno di corso764,36
OperatoriPuericultrice640,41
OperatoriMassofisioterapista – Massaggiatore516,46
Personale di supportoAusiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato)278,89

Segnala imprecisioni o consigli