Congedi parentali (Art. 88) – CCNL Studi Professionali

Ciascun genitore per ogni bambino, nei primi dodici mesi di vita del minore, ha diritto di astenersi del lavoro
per un periodo massimo non eccedente complessivamente dieci mesi.

Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano:

  • a) Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • b) Al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi);
  • c) Qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 5 giorni prima, ridotto a due qualora
venga richiesta la fruizione ad ora così come stabilito dall’art 32 comma 3 D.lgs 81/07/2015 scritta al datore
di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata
minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva.