Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse – e solo se le esigenze organizzative lo permettono – può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le parti.
In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge n. 370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 113,
fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.
Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori di domenica godrà, oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale del punto precedente, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.
Qualora una delle festività elencate all’art.82 dovesse cadere di domenica ovvero nel giorno concordato con il lavoratore straniero in relazione al punto n. 2 del presente articolo al lavoratore verrà corrisposta una ulteriore giornata di retribuzione di cui all’art 114 unitamente alla retribuzione mensile.