La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui all’art. 114 del presente CCNL nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo.
Restano esclusi dalla retribuzione di fatto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, le gratificazioni straordinarie ovvero una tantum e di ogni altro elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.
La retribuzione mensile, normale o di fatto, viene calcolata- ad eccezione delle prestazioni occasionali ovvero saltuarie- in misura fissa non variabile in rapporto alle festività, ai permessi retribuiti, ai giorni di riposo settimanale di legge che cadono nel periodo di paga e alla distribuzione dell’orario settimanale, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Tale retribuzione ricomprende, pertanto, tutti i giorni di calendario che costituiscono il mese al quale fa riferimento.
La quota giornaliera della retribuzione, normale ovvero di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale “26”.
Durante i periodi di malattia o infortuno, tale quota si evince sulla base dei criteri fissati dall’I.N.P.S. e dall’I.N.A.I.L.
La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “170”.
In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui al precedente articolo per tutto il periodo della sospensione, salvo in caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
RETRIBUZIONE REGIME ORDINARIO
Minimo all’01/04/2022 | Minimo all’01/11/2022 | |
Q | € 2.200,31 | € 2.227,31 |
I | € 1.974,84 | € 1.971,84 |
II | € 1.704,37 | € 1.725,37 |
IIIS | € 1.575,23 | € 1.595,23 |
III | € 1.561,37 | € 1.581,37 |
IVS | € 1.473,61 | € 1.477,3 |
IV | € 1.459,86 | € 1.478,56 |
V | € 1.359,07 | € 1.376,47 |
RETRIBUZIONE REGIME DI PRIMO INGRESSO E REIMPIEGO
Minimo all’01/10/2020 | I ANNO | II ANNO | |
Q | € 2.133,31 | ||
I | € 1.887,84 | ||
II | € 1.644,37 | ||
IIIS | € 1.525,23 | € 1.143,92 | € 1.296,44 |
III | € 1.511,37 | € 1.133,52 | € 1.284,66 |
IVS | € 1.465,62 | € 1.099,21 | € 1.245,77 |
IV | € 1.413,11 | € 1.059,83 | € 1.201,14 |
V |
RETRIBUZIONI REGIME DIFFERENZIATO PER IL RILANCIO DELLE AREE SVANTAGGIATE
Retribuzione Ordinaria | Retribuzione Aree Svantaggiate | |
Q | € 2.133,31 | € 1.706,64 |
I | € 1.887,84 | € 1.510,27 |
II | € 1.644,37 | € 1.646,22 |
IIIS | € 1.525,23 | € 1.315,49 |
III | € 1.511,37 | € 1.209,09 |
IVS | € 1.465,62 | € 1.172,49 |
IV | € 1.413,11 | € 1.130,48 |
V | € 1.315,12 | € 1.052,96 |
Scatti di anzianità (Art. 5)
L’anzianità di servizio decorre dal giorno di assunzione.
Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.
Il Lavoratore per l’anzianità di servizio maturata presso lo studio professionale avrà diritto ad 8 (otto) scatti triennali.
Gli importi a cifra fissa, a decorrere dal 01/12/2020, sono determinati per ciascun livello di inquadramento nel modo seguente:
LIVELLI | IMPORTO IN EURO |
QUADRI | 30 |
I | 26 |
II | 23 |
IIIP | 22 |
III | 22 |
IVP | 20 |
IV | 20 |
V | 20 |
In occasione del nuovo scatto di anzianità l’importo riportato in tabella va a sommarsi agli scatti precedenti.
In caso di passaggio di livello l’importo degli scatti già maturati si sommerà ai valori degli scatti che matureranno nel nuovo livello, entro il limite massimo complessivo di otto scatti.
L’importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di d’anzianità.
In caso di provenienza da altro CCNL, all’atto del passaggio l’importo degli scatti d’anzianità sarà ricalcolato moltiplicando il numero degli scatti già maturati per il nuovo valore dello scatto nel nuovo livello d’inquadramento.
La retribuzione degli scatti concorrerà a formare la retribuzione complessivamente equivalente del lavoratore.
Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di merito.