Tabella Trattamento Economico Minimo
Livelli | Parametro | Ex contingenza | EDR | Minimi al 1/12/21 | Minimi al 1/04/22 | Minimi al 1/10/22 | ERS al 1/12/21 | ERS al 1/04/22 | ERS al 1/10/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadri – 7° | 228 | 530,91 | 10,33 | 2.306,21 | 2.332,83 | 2.350,58 | 34,49 | 46,75 | 54,99 |
6° | 202,76 | 526,99 | 10,33 | 2.107,85 | 2.130,96 | 2.146,36 | 30,62 | 41,61 | 48,94 |
5° S | 173,73 | 521,08 | 10,33 | 1.873,50 | 1.895,44 | 1.910,08 | 26,17 | 35,59 | 41,86 |
5° | 166 | 521,08 | 10,33 | 1.813,73 | 1.834,73 | 1.848,73 | 25,00 | 34,00 | 40,00 |
4° | 149,65 | 517,83 | 10,33 | 1.684,23 | 1.703,14 | 1.715,74 | 22,53 | 30,64 | 36,05 |
3° | 134 | 516,07 | 10,33 | 1.572,90 | 1.583,03 | 1.589,78 | 20,37 | 27,64 | 32,48 |
2° | 118 | 514,03 | 10,33 | 1.449,28 | 1.456,17 | 1.460,77 | 18,00 | 24,40 | 28,65 |
1° | 100 | 511,26 | 10,33 | 1.305,65 | 1.311,35 | 1.315,16 | 15,24 | 20,66 | 24,28 |
Leggi anche: livelli CCNL telecomunicazioni.
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Trattamento Economico CCNL TLC
Il CCNL individua:
- il trattamento economico minimo (TEM) costituito esclusivamente dalle seguenti voci del presente Allegato 1 (Retribuzione contrattuale): minimi, ex Contingenza, EDR;
- il trattamento economico complessivo (TEC) è costituito dai trattamenti economici riconosciuti dal CCNL ovvero delegati da quest’ultimo al secondo livello, a tutti i lavoratori del settore; fanno altresì parte del TEC i trattamenti in materia di Welfare (Previdenza complementare di cui all’Art. 52 del CCNL e all’Allegato 2, Assistenza sanitaria integrativa di cui all’Art. 55, Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni di cui all’Art. 58 e all’Allegato 3) e l’Elemento Retributivo di Settore.
Le Parti stipulanti convengono che a decorrere dal 1° aprile 2021 sarà erogato l’Elemento Retributivo di Settore (ERS).
Le Parti concordano, altresì, che dal 1° aprile 2021 l’Elemento Retributivo Separato di cui alla tabella allegata all’Accordo di Programma per il rinnovo del CCNL TLC del 23 novembre 2017 confluisce nell’ERS.
Le Parti, infine, convengono che l’ERS è un elemento retributivo strettamente collegato all’andamento e alla produttività settoriale e che sarà valutato, negli effetti, nell’ambito del negoziato per il successivo rinnovo del CCNL, tenendo conto delle risultanze degli incontri di cui all’Art. 3, Produttività, del CCNL che si svolgono con cadenza annuale.
Le Parti convengono che dal 1° aprile 2021 la scala parametrale di cui al presente allegato è modificata come da tabella che segue:
Livelli | Scala parametrale |
---|---|
7Q | 228 |
7 | 228 |
6 | 202,76 |
5S | 173,73 |
5 | 166 |
4 | 149,65 |
3 | 134 |
2 | 118 |
1 | 100 |
Conseguentemente, con le decorrenze stabilite dal CCNL si darà luogo al progressivo adeguamento dei minimi ai nuovi valori della scala parametrale.
Gli incrementi saranno corrisposti nella misura e con le decorrenze di cui alla Tabella b) Asstel, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, in qualità di Parti istitutive del Fondo Telemaco hanno convenuto l’incremento della contribuzione al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle aziende di telecomunicazione “Telemaco” nella misura e con le decorrenze previste dall’Accordo 12 novembre 2020.
Aumenti retributivi
Si veda l'allegato 1 del PDF CCNL telecomunicazioni.
Le Parti, inoltre, convengono che:
- le imprese il cui esercizio sociale si chiude nel mese di dicembre erogheranno, con le competenze del mese dell’anno 2021 successivo a quello di scioglimento della riserva da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo di rinnovo CCNL, un importo lordo pari a € 450, indifferenziato per livello di inquadramento ai lavoratori a tempo
indeterminato con anzianità di servizio a tutti gli effetti riconosciuta, anche con riferimento all’Accordo 30 maggio 2016, superiore a dodici mesi in forza nel mese di erogazione. Per le imprese che svolgono attività di CRM/BPO l’importo viene erogato con le seguenti modalità:- € 225 con le competenze del mese dell’anno 2021 successivo a quello di scioglimento della riserva;
- € 225 trascorsi dodici mesi dalla prima erogazione.
- Le imprese il cui esercizio sociale si chiude nel mese di marzo erogheranno, con le competenze del mese di aprile 2021, successivamente allo scioglimento della riserva da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo di rinnovo CCNL, un importo lordo pari a € 450 indifferenziato per livello di inquadramento lavoratori a tempo indeterminato con anzianità di servizio a tutti gli effetti riconosciuta, anche con riferimento all’Accordo 30 maggio 2016, superiore a dodici mesi in forza nel mese di erogazione. Per le imprese che svolgono attività di CRM/BPO l’importo viene erogato con le seguenti modalità:
- € 225 con le competenze del mese di aprile 2021;
- € 225 trascorsi dodici mesi dalla prima erogazione.
Detto importo:
- è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale;
- è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale ed è quindi, comprensivo degli stessi.
Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera
(Art. 40) La retribuzione dei lavoratori è contabilmente determinata in misura mensile e, di norma, viene corrisposta entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Sono fatte salve le specifiche discipline aziendali in materia.
La retribuzione oraria dei lavoratori anche ai fini dei vari istituti contrattuali, salvo diverse indicazioni, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito, nonché gli altri compensi già eventualmente fissati a mese ed aggiungendo a tali valori gli altri elementi orari della retribuzione, quali incentivi, indennità varie, ecc.
L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle contrattualmente dovute.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione di cui sopra per 26.
Scatti di anzianità
(Art. 41) Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di servizio maturato e valido ai fini dell'anzianità, al riconoscimento di un importo in cifra fissa nella misura riportata nella seguente tabella, per ciascun livello retributivo, limitatamente a sette bienni maturati a partire dalla data di assunzione:
Livello | Scatto mensile lordo |
---|---|
7° | 30,73 |
6° | 28,10 |
5° | 25,56 |
4° | 24,38 |
3° | 23,24 |
2° | 21,54 |
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Nei casi di assegnazione a livello superiore, verrà mantenuto l'importo degli assegni periodici di anzianità in precedenza maturati e la frazione di biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello
Gli assegni periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi assegni “ad personam” o di merito, né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
NORME TRANSITORIE
Per i lavoratori nei confronti dei quali già trova applicazione – alla data di stipula del CCNL 28 giugno 2000 – la disciplina degli aumenti periodici di anzianità così come definiti nell'articolo di cui sopra, il nuovo valore dello scatto verrà attribuito per il numero degli aumenti periodici che matureranno a decorrere dalla predetta data.
Gli aumenti periodici già maturati continueranno ad essere corrisposti negli importi a suo tempo riconosciuti.
L’anzianità in corso è utile alla maturazione del successivo scatto nell'ambito dei complessivi sette previsti.
Le Parti convengono che il riconoscimento del nuovo importo degli aumenti periodici di anzianità all'atto dell'applicazione del CCNL 28 giugno 2000 non costituisce passaggio a livello superiore del sistema di classificazione.
Per i lavoratori cui, alla data di stipula del CCNL 28 giugno 2000, trovi applicazione una differente disciplina degli aumenti periodici, verranno adottati i seguenti criteri:
- ai lavoratori che non abbiano ancora maturato cinque aumenti periodici di anzianità, verranno mantenuti in cifra gli importi già percepiti e l'anzianità in corso sarà utile alla maturazione del successivo scatto al nuovo valore, nell'ambito dei complessivi sette previsti;
- ai lavoratori che, entro la data del 31 dicembre 1998, abbiano già maturato cinque aumenti periodici, verranno riconosciuti, ai nuovi valori, altri due scatti, il primo dei quali decorrerà dal 1° gennaio 2001. Analoga disciplina, ma con decorrenza dalla naturale scadenza del biennio, troverà applicazione nei confronti dei lavoratori che maturino i cinque aumenti periodici nel periodo successivo al 31 dicembre 1998.