La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
- personale inquadrato nel livello Quadro e nel I livello: 150 giorni di effettivo lavoro prestato;
- personale inquadrato negli altri livelli: 60 giorni di effettivo lavoro prestato.
Tale periodo di prova sarà proporzionalmente ridotto, sino ad un minimo di 30 giorni, in considerazione di eventuali periodi di stage svolti all'interno dell'azienda e derivanti da corsi di formazione riconosciuti dall'ente bilaterale.
La riduzione è calcolata secondo la seguente tabella:
Periodo di stage | Riduzione |
2 mesi | 10 giorni |
4 mesi | 20 giorni |
6 mesi | 30 giorni |
Al lavoratore in prova dovrà essere corrisposta la retribuzione per la qualifica assegnata.