Trattamento di fine rapporto (Art. 141) – CCNL Vigilanza Privata

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto.

Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.

La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, Per i periodi di servizio prestato sino al 31 Maggio 1982 l'indennità di anzianità è calcolata con le seguenti misure:

a) personale con mansioni impiegatizie:

  • una mensilità di cui all'art. 112 per ogni anno di servizio prestato;

b) personale con mansioni non impiegatizie:          

  • per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1964:
    • giorni otto per ogni anno di servizio;
  • per anzianità dal 1º gennaio 1965 al 31 dicembre 1967:
    • giorni dodici per ciascuno dei primi cinque anni di servizio;
    • giorni quattordici per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 14º anno compiuto di servizio;
    • giorni sedici per ciascuno dei successivi anni oltre 14º e fino al 19º anno compiuto di servizio;
  • per l’anzianità dal 1º gennaio 1968 al 31 marzo 1970:
    • giorni quattordici per ciascuno dei primi 10 anni di servizio;
    • giorni diciotto per ciascuno dei successivi anni oltre il 10º anno compiuto di servizio
  • per l’anzianità dal 1º aprile 1970 al 31 marzo 1973:
    • giorni quindici per ciascuno dei primi 10 anni di servizio;   
    • giorni diciotto per ciascuno dei successivi anni oltre il 10º anno compiuto di servizio;
  • per l'anzianità maturata dal 1º aprile 1973 al 31 marzo 1974:
    • giorni diciassette per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
    • giorni diciannove per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 15º anno compiuto di servizio;
    • giorni ventuno per ciascuno dei successivi anni oltre il 15º anno compiuto di servizio;
  • per l'anzianità maturata dal 1º aprile 1974 al 31 marzo 1975
    • giorni diciannove per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
    • giorni ventuno per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 15º anno compiuto di servizio;
    • giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 15º anno compiuto di servizio;
  • per l'anzianità maturata dal 1º aprile 1975 al 31 marzo 1980:
    • giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
    • giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 15º anno compiuto di servizio;
    • giorni ventiquattro per ciascuno dei successivi anni oltre il 15º anno compiuto di servizio;
  • per l'anzianità maturata dal 1º aprile 1980:
    • giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
    • giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 15º anno compiuto di servizio;
    • giorni venticinque per ciascuno dei successivi anni oltre il 15º anno compiuto di servizio;

Al 31 Maggio 1982 il calcolo del trattamento deve essere effettuato in base alla retribuzione di cui all'art. 112 in atto a tale momento (1), maggiorata di un dodicesimo della 13ma mensilità e di un dodicesimo della 14ma mensilità; le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a quindici giorni saranno considerate come mese intero.

Per i periodi di servizio prestati dal 1º Giugno 1982 al 31 Dicembre 1989 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le seguenti misure e modalità:

  • per il personale con mansioni impiegatizie secondo le modalità e le misure previste dalla Legge 29 Maggio 1982 n. 297 e dal presente articolo;
  • per il personale con mansioni non impiegatizie secondo le modalità previste dalla Legge 29 Maggio 1982 n.297 e dal presente articolo secondo le seguenti misure:
    • giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
    • giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 15º anno compiuto di servizio;
    • giorni venticinque fino al 31 Marzo 1984 e giorni ventisei dal 1º Aprile 1984 per ciascuno dei successivi anni oltre il 15º anno compiuto.

Per i periodi prestati dal 1º Gennaio 1990, il trattamento di fine rapporto, per tutti dipendenti, è pari alla retribuzione dovuta nell'anno divisa per 13,5. La retribuzione annua ai fini del presente articolo si determina secondo il criterio stabilito nel comma successivo.

Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare esclusivamente  i seguenti elementi:

Stipendio o salario unico nazionale
Indennità di contingenza
Eventuali terzi elementi di cui all'art. 110
Eventuali scatti di anzianità
Tredicesima e quattordicesima
Eventuali superminimi ed assegni “ad personam”
Quota integrativa territoriale (QU.I.T.) 

Rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio di cui all’art. 82 non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente articolo.

Dichiarazione a verbale

Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione delle indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto secondo quanto stabilito dall'allegato 6.

Per le anticipazioni previste dalla Legge n. 297 del 1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'allegato 7 che fa parte integrante del presente Contratto.